Una recente sentenza ha ritenuto infondata la questione di legittimità sollevata dallo Stato in merito a una legge della Regione Lazio.
Il lavoro esternalizzato svolto da medici e infermieri vale come esperienza e fa curriculum ai fini dei punteggi nell’ambito dei concorsi per l’assunzione nelle Asl e negli ospedali del Sistema sanitario nazionale. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione (vedi allegato), ritenendo infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo nei confronti di una legge della Regione Lazio (2 maggio 2017, n. 4) che consente a coloro che hanno svolto attività esternalizzate nell’ambito del Ssn di vedersi riconosciuto tale impiego ai fini della partecipazione ai concorsi.
Una possibilità contestata dalla difesa statale, secondo cui la disposizione regionale “contrasterebbe con i criteri di valutazione del curriculum professionale e formativo, stabiliti dalla normativa statale, in quanto modifica e integra la griglia recante i criteri di valutazione dei titoli, e incide altresì sulla discrezionalità attribuita alla commissione, laddove le impone di assegnare uno specifico punteggio, in relazione agli anni di lavoro svolto, unicamente al personale sanitario che sia stato impiegato nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione”.
Inoltre, sempre per la difesa statale, “la disposizione regionale impugnata, nel riconoscere l’assegnazione del predetto punteggio solo ai soggetti impiegati nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione, rischierebbe di privilegiare tale categoria di concorrenti rispetto ad altri concorrenti che, partecipando alle procedure concorsuali straordinarie previste dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)’, per l’assunzione a tempo indeterminato, siano stati già assunti a tempo determinato nell’ambito del Servizio sanitario regionale attraverso procedure selettive ad evidenza pubblica”.
Di diverso avviso la Suprema Corte: “La disposizione regionale in oggetto risulta pienamente coerente con l’assetto costituzionale e ordinamentale nello specifico settore di attività in esame: se la Regione può assicurare i servizi di assistenza sanitaria tramite forme esternalizzate nell’esercizio della sua competenza residuale in materia di ‘organizzazione amministrativa’ e, al contempo, di quella concorrente in materia di ‘tutela della salute’, può altresì, avvalendosi di questa stessa competenza concorrente, prevedere una misura intesa a riconoscere, nell’ambito del curriculum formativo e professionale, l’esperienza maturata dai soggetti impiegati nel settore sanitario attraverso forme esternalizzate che intendano concorrere per l’assunzione nel Servizio sanitario regionale”.
Redazione Nurse Times
ALLEGATO: Sentenza Corte Costituzionale n. 20/2020
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