Respinto il ricorso di Anief e altre associazioni, che chiedevano l’annullamento, previa sospensiva, delle relative disposizioni governative.
Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di annullamento, previa sospensione dell’efficacia, delle disposizioni del ministero dell’Istruzione sull’obbligo del Green Pass per il personale scolastico, presentata dall’Anief e da altre associazioni. Per la trattazione nel merito del ricorso è stata fissata una camera di consiglio per il prossimo 5 ottobre.
“L’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dal comma 2 del menzionato art. 9 ter e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente”, si legge nel relativo decreto dei giudici amministrativi.
“Per quanto concerne l’individuazione e il trattamento del personale scolastico in ordine al possesso della certificazione verde, risultano essere meramente applicativi” di quanto previsto dal decreto legge sulla ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia. E anche “l’individuazione del personale scolastico quale deputato ai controlli relativi al possesso della certificazione verde è stata effettuata direttamente dalla normativa primaria”.
Inoltre “il prospettato diritto (del personale scolastico a non essere vaccinato, ndr), in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza”. E “in ogni caso il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore, il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov2”.
Prosegue il Tar: “Nell’ottica del legislatore la presentazione del test in questione, in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione, costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e conseguentemente a una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa”.
Infine “l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dal comma 2 del menzionato art. 9 ter e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente”.
Redazione Nurse Times
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