Il Decreto del presidente della Repubblica che recepisce l’accordo Stato-Regioni del novembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
E’ stato pubblicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del presidente della Repubblica (vedi allegato) che, recependo l’accordo Stato-Regioni del novembre 2020, riconosce l’osteopatia come professione sanitaria. Vediamo nel dettaglio cosa prevede l’accordo recepito.
L’articolo 1 definisce l’osteopata quale professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell’iscrizione all’albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell’ambito dell’apparato muscolo-scheletrico.
L’articolo 2 spiega che l’osteopata opera con le seguenti modalità:
a) pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalità di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico;
b) esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente;
c) valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l’appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il paziente, con eventuali caregiver e/o con altri professionisti sanitari;
d) al fine di prevenire alterazioni dell’apparato muscolo scheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività; educa il paziente nelle abilità di autogestione dell’organismo e ne pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti; a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano.
L’articolo 3 definisce il contesto operativo, precisando che l’osteopata svolge attività professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e di consulenza, nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenza o libero-professionale.
L’articolo 4 spiega come, con un successivo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, saranno individuati i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in Osteopatia, il cui ordinamento didattico è definito con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il ministro della Salute.
ALLEGATO: Decreto del presidente della Repubblica
Redazione Nurse Times
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