L’Ordine sostiene di non poter esercitare alcun parere valutativo qualora un iscritto vaccinato o esentato sia stato comunque sospeso.
L’Ordine dei medici di Milano fa sapere di non poter intervenire in merito a eventuali errori sullo status vaccinale (ad esempio soggetto già vaccinato, soggetto esentato dalla vaccinazione nei termini di legge…) dell’iscritto che ha ricevuto la comunicazione da parte dell’Asl/Ats in merito alla sospensione per non aver assolto all’obbligo vaccinale, come indicato dal Decreto 44/2021, convertito in Legge 76/2021.
Omceo Milano ricorda come l’articolo 4 del suddetto decreto disponga tra l’altro che:
- L’Asl/Ats territorialmente competente deve accertare l’eventuale sussistenza dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale e darne comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.
- L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’Asl determina l’effetto sospensivo nei confronti del professionista.
- L’Ordine ha l’onere di comunicare immediatamente all’interessato la sospensione, di cui peraltro deve essere già stato portato a conoscenza da parte dell’Asl/Ats.
L’Ordine milanese sintetizza anche le precisazioni del ministero della Salute sulla questione:
- La nota del ministero della Salute n. 32479 del 17 giugno 2021, in riscontro a una richiesta di chiarimenti della Fnomceo, precisa che “l’attività posta in capo all’Ordine consiste in un mero onere informativo, ovverosia la comunicazione all’interessato, previa presa d’atto da parte dell’Ordine medesimo, della sospensione derivante ex lege dall’atto di accertamento della Asl”.
- La nota del ministero della Salute n. 47627 del 22 settembre 2021 ha ribadito che “l’attività dell’Ordine consiste in un mero onere informativo, ovverosia nella comunicazione all’interessato, previa presa d’atto da parte dell’Ordine medesimo e senza alcuna valutazione di merito, della sospensione derivante ex lege dall’atto di accertamento dell’Asl, riportando l’annotazione relativa nell’Albo, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali”.
Per quanto premesso, Omceo Milano chiarisce che per contestare l’errata valutazione sul proprio status vaccinale il professionista deve dare pronta comunicazione all’Asl/Ats, non potendo l’Ordine esercitare alcun potere valutativo successivamente all’adozione del provvedimento sospensivo da parte dell’Asl/Ats.
Redazione Nurse Times
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