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Obbligo vaccinale primario per gli infermieri guariti da Covid: il Coina solleva dubbi sulla interpretazione sulla nota del MInistero

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Coronavirus, anche i vaccini contro altre infezioni riducono il peso della pandemia
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Il Segretario Nazionale Coina, Dott. Marco Ceccarelli invia una nota al Ministero della Salute sollevando dei dubbi sull’inquadramento giuridico riguardo la nota in risposta al quesito posto dalla FNOMCeO

“Si fa poi riferimento al quesito posto da codesta Federazione con nota prot. 2349/2022 del 27 gennaio 2022 in merito alla difficoltà di inquadrare giuridicamente la situazione del professionista sanitario, il quale, risultando inadempiente all’obbligo di effettuare il ciclo vaccinale primario, abbia contratto l’infezione e sia guarito successivamente al provvedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale. A riguardo si rappresenta che, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2021, la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine professionale del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo. Pertanto, la guarigione non è, in base alla normativa vigente, circostanza idonea a legittimare la revoca della sospensione “.

Premesso ciò, la scrivente vuole evidenziare che c’è un’interpretazione da parte dell’Ufficio di Gabinetto incompleta, poiché la norma sopracitata, ovvero il DL n. 44 del 2021 e s.mi., specifica, all’articolo 4 comma 2:

“Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita “.

Nel caso specifico, ovvero l’avvenuta guarigione da Sars-Cov2, prevede, per i primi 4 mesi successivi alla guarigione, l’esenzione dalla vaccinazione, come indicato sia dal Ministero della Salute, dall’ISS, dall’AIFA, ed altri Enti, come ad esempio quanto descritto nel documento redatto dalla Società SIMG (https://www.simg.it/wp-content/uploads/2021/08/Esenzione-davaccino_SIMG_ISS_MdS.pdf) con il patrocinio dell’ISS e Ministero della Salute, che specifica, al punto “Motivi di rinvio dalla vaccinazione”, alla lettera a):

“Paziente di recente affetto da infezione asintomatica o malattia accertata da SARS-CoV-2 laddove non siano trascorsi almeno tre mesi dal primo tampone positivo ”, non necessitano di certificazione di esenzione perché già certificata dall’avvenuta negativizzazione.

Questa esenzione dal vaccino, per i soggetti guariti dal Covid-19, appare evidente e per certi versi scontata, ma purtroppo la norma sopracitata, cioè il DL n. 44/2021, prevede, all’articolo 4 comma 2, che l’esenzione dalla vaccinazione o differimento della stessa, sia scritta dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, “nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”, ma ad oggi tale esenzione è rimasta nel limbo normativo poiché non disciplinata.

Tale ridondanza, per chi ha contratto il virus ed è successivamente guarito, sta creando diverse discriminazioni tra Professionisti e l’interpretazione dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute, con la nota in oggetto, non ha fatto altro che acuire tale criticità, perché non specifica  affatto come e cosa devono fare tali Professionisti per ottemperare a quanto indicato, visto che la norma impedisce la vaccinazione per 120 giorni.

Non vogliamo appellarci unicamente a quanto previsto dall’articolo 1 comma 2 del DL n. 73 del 2017, che prevede: “L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione “, poiché, secondo dati scientifici pubblicati, la vaccinazione anti SarS-CoV2 non immunizza il soggetto vaccinato ma lo protegge e quindi, di fatto, questo tipo di esonero potrebbe non rientrare in questo quadro normativo, anche se pianamente plausibile.

Certo è che allo stato attuale vi sono moltissimi colleghi che sono stati sospesi dal proprio Ordine Professionale per non aver ottemperato a quanto previsto per legge (DL 44/21 art. 4 co. 1), ma che nel frattempo non possono essere vaccinati perché la norma lo vieta, esentandoli temporaneamente dalla vaccinazione, ma che tale esenzione non è valida perché non disciplinata dalla Circolare del Ministero della salute.

La scrivente chiede pertanto alle SS.VV. un chiarimento urgente al fine di colmare una vuoto normativo che si è venuto a creare tra chi vuole ottemperare a quanto richiesto dalla norma, ovvero la vaccinazione anti-Covid19 prevista dal DL 44/21 e l’impossibilità di adempiere poiché si è esentati dalla vaccinazione per 120 giorni dall’avvenuta guarigione.

Redazione NurseTimes

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