Corrisponde a un trentesimo della retribuzione mensile lorda in godimento. Per chi è in regime di convenzionamento la misura dei compensi è incrementata invece del 25%.
E’ stato depositato in Senato, dove è in corso la conversione in legge del decreto (varato lo scorso 4 novembre dal Consiglio dei ministri) che aveva dato il via libera alla proroga del Decreto Calabria, un emendamento che introduce disposizioni per il personale medico e sanitario delle aziende sanitarie della Regione Calabria. In particolare, prevede un’indennità giornaliera aggiuntiva per i sanitari che prestano servizio nell’emergenza territoriale del 118 e nel pronto soccorso. Tale emendamento dovrà ora passare il vaglio delle competenti Commissioni.
“Nelle more della messa a regime della nuova disciplina dell’incremento delle indennità di pronto soccorso – si legge nel testo dell’articolo 2, comma 1 -, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in via sperimentale e comunque sino al termine del commissariamento al personale con rapporto di lavoro determinato o indeterminato del ruolo sanitario in servizio presso le strutture degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria, preposte alle attività di emergenza territoriale 118 e pronto soccorso, nonché di quelle adibite ai servizi sanitari presso i centri di prima accoglienza e presso le altre strutture attivate per fare fronte ai fenomeni migratori, è attribuita per il periodo di effettivo servizio prestato, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, aspettativa, astensione facoltativa e di sospensione per qualsiasi causa, una indennità giornaliera aggiuntiva corrispondente a un trentesimo della retribuzione mensile lorda in godimento”.
Al comma 2 si legge poi: “Per le medesime finalità di cui al comma 1, al personale sanitario operante in regime convenzionale nei servizi di emergenza sanitaria territoriale delle strutture degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria, la misura dei compensi orari o giornalieri è incrementata del 25% dell’ammontare lordo previsto dalle disposizioni vigenti”.
E ancora: “Il servizio prestato ai sensi del comma 1 è computato in misura doppia ai soli fini della maturazione dei requisiti di anzianità di servizio per l’accesso ai ruoli della dirigenza delle professioni sanitarie e per l’attribuzione degli incarichi di struttura e degli incarichi professionali di altissima professionalità e di alta specializzazione per il personale dirigente del ruolo sanitario. Ferme restando le condizioni previste per il loro riconoscimento, i benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono mantenuti e computati dagli aventi diritto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di conclusione del commissariamento”. Tali disposizioni vengono poi estese “in via sperimentale, anche nelle altre Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano”.
Redazione Nurse Times
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