Facciamo chiarezza. Le Regioni possono prorogare le graduatorie dei concorsi riguardanti il personale sanitario? In caso positivo, perché nella Regione Marche non è stato fatto per le graduatorie degli infermieri, che scadono domani?
Com’è noto, i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni sono di competenza della Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.
I conflitti insorgono quando uno dei due Enti ritiene che l’altro abbia invaso con un suo atto la sfera di competenza assegnatagli dalla Costituzione (per approfondimenti: https://www.treccani.it/enciclopedia/conflitti-di-attribuzione-diritto-costituzionale )
Per fare chiarezza è quindi di fondamentale importanza esaminare le Sentenze della Corte Costituzionale che hanno trattato l’argomento che vogliamo approfondire.
Le sentenze esaminate (n. 267 del 2022, n. 84 dell’8/03/2022; n. 58 del 31/3/2021; n. 42 del 2021, n. 126 del 2020) affemano sostanzialmente che: “Le disposizioni che disciplinano i termini di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali – le quali rappresentano il provvedimento conclusivo delle procedure selettive –, intervenendo in materia di accesso al pubblico impiego regionale, rientrano nella competenza legislativa residuale regionale relativa all’organizzazione amministrativa del personale”.
Le Regioni quindi secondo la Corte possono prorogare le graduatorie.
Se è così perché non lo fanno?
Nelle Marche, ad esempio, le graduatorie del Concorso da Infermieri scadranno il 5 Marzo 2023 (domani!!).
Il Governo non ha provveduto a prorogare le graduato con il Decreto Milleproroghe.
Perché non ha provveduto la Regione?
Si è recentemente riunito per trattare l’argomento il Consiglio Regionale e la IV Commissione Sanità : .. perché non è stato deliberato di emanare una norma regionale che avesse garantito la proroga nel caso in cui il Governo Italiano non avesse accolto le richieste dell’Assessore alla Sanita’ di proroga governativa?
Ci auguriamo che la Regione Marche ed i Sindacati regionali contribuiscano a fare chiarezza e rispondano alle nostre domande.
Sentenze
Sentenza n. 84/2022 dell’8/03/2022 depositata il 01/04/2022
Norme impugnate: Art. 3, c. 1°, della legge della Regione Lombardia 19/01/2021, n. 7.
Oggetto: Impiego pubblico – Norme della Regione Lombardia – Disposizioni in materia di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale con qualifica dirigenziale presso la Giunta regionale, stipulati ai sensi dell’art. 19, c. 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 – Proroga di dodici mesi, rispetto alla scadenza stabilita, dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7 del 2021.
Dispositivo: illegittimità costituzionale – inammissibilità
Sentenza 84/2022 (ECLI:IT:COST:2022:84)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: AMATO – Redattore: ANTONINI
Udienza Pubblica del 08/03/2022; Decisione del 08/03/2022
Deposito del 01/04/2022; Pubblicazione in G. U. 06/04/2022 n. 14
Norme impugnate: Art. 3, c. 1°, della legge della Regione Lombardia 19/01/2021, n. 7.
Massime: 447594476044761
Atti decisi: ric. 40/2021
Omissis….
4.2.– In via generale, va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia «ordinamento civile», dovendosi per converso ricondurre alla materia residuale dell’organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono “a monte”, in una fase antecedente all’instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale (ex plurimis, sentenze n. 39 e n. 9 del 2022; n. 195, n. 25 e n. 20 del 2021; n. 273, n. 194 e n. 126 del 2020; n. 241 del 2018).
- La sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 31/3/2021: utilizzo e termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici.
La Consulta con la sentenza n. 58 del 31/3/2021 ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità sollevate dalla regione Val d’Aosta relative alle validità temporale delle graduatorie per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche previste dalla citata legge di bilancio 2020 a partire dal 1/1/2011 e in particolare dal comma 49 che, modificando l’art.35, comma 5-ter, d.lgs n. 165/2001 riduce la durata della validità delle graduatorie da tre a due anni.
Anche se le suindicate disposizioni si riferiscono genericamente alle amministrazioni pubbliche di cui all’art.12 d.lgs. 165/2001, la Corte ha ritenuto che non si è determinata alcuna violazione della competenza regionale residuale di cui all’art. 1173 Cost – che spetterebbe alla Regione in virtù della clausola di maggior favore (art. 10 L. Cost: n. 3 del 2001) – né del principio di leale collaborazione non essendo le norme denunciate destinate a spiegare alcuna efficacia nel territorio regionale neppure quali norme recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
Pertanto, la disciplina delle procedure concorsuali pubblicistiche per l’accesso all’impiego regionale e la regolamentazione delle graduatorie, che rappresentano il provvedimento conclusivo delle procedure selettive «rientrano nella competenza legislativa residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni”.
Sentenza 126/2020 (ECLI:IT:COST:2020:126)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: CARTABIA – Redattore: SCIARRA
Udienza Pubblica del 20/05/2020; Decisione del 20/05/2020
Deposito del 25/06/2020; Pubblicazione in G. U. 01/07/2020 n. 27
Norme impugnate: Artt. 1, c. 3°, e 2 della legge della Regione Toscana 28/06/2019, n. 38.
Massime: 4322043221432224322343224
Atti decisi: ric. 93/2019
SENTENZA N. 126 ANNO 2020
omissis………………..
La stessa giurisprudenza amministrativa, in un’ottica di riduzione della spesa pubblica, confermata anche dal giudice contabile, attribuirebbe priorità allo scorrimento delle graduatorie «rispetto all’indizione di un nuovo concorso», a condizione che non si tratti «di posti di nuova istituzione o trasformazione» e che alla graduatoria si attinga per profili e categorie professionali in tutto e per tutto corrispondenti.
Non sarebbe fondata la censura di violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», che includerebbe soltanto la fase successiva alla costituzione del rapporto lavorativo. La disciplina delle procedure concorsuali e delle graduatorie, in quanto relativa a una fase antecedente alla costituzione di tale rapporto, sarebbe riconducibile alla competenza regionale residuale nella materia dell’organizzazione amministrativa e dell’ordinamento del personale (si citano le sentenze n. 251 del 2016 e n. 380 del 2004). Secondo la Regione resistente, tale competenza si dovrebbe esercitare nel «rispetto dei limiti costituzionali e dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento previsti dai relativi Statuti (art. 123 Cost.), con esclusione di qualsiasi tipo di regolamentazione statale».
Questa Corte ha precisato che «[l]a regolamentazione dell’accesso ai pubblici impieghi mediante concorso è riferibile all’ambito della competenza esclusiva statale, sancita dall’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., solo per quanto riguarda i concorsi indetti dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici nazionali» (sentenza n. 380 del 2004, punto 3.2. del Considerato in diritto).
Quanto all’impiego pubblico regionale, esso deve essere ricondotto all’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, solo «per i profili privatizzati del rapporto», attinenti al rapporto di lavoro già instaurato, laddove «i profili “pubblicistico-organizzativi” rientrano nell’ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione (ex multis, sentenze n. 63 del 2012, nn. 339 e 77 del 2011, n. 233 del 2006, n. 2 del 2004)» (sentenza n. 149 del 2012, punto 4.2. del Considerato in diritto).
Tali profili pubblicistico-organizzativi, proprio perché indissolubilmente connessi con l’attuazione dei princìpi enunciati dagli artt. 51 e 97 Cost., sono sottratti «all’incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del rapporto già instaurato» (sentenza n. 380 del 2004, punto 3.1. del Considerato in diritto).
Questa Corte è costante nell’affermare che la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale – in quanto riconducibile alla materia dell’organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali – è preclusa allo Stato (a maggior ragione attraverso disposizioni di dettaglio) e spetta alla competenza residuale delle Regioni (sentenza n. 2 del 2004), nel rispetto dei limiti costituzionali (sentenza n. 380 del 2004, punto 3.2. del Considerato in diritto).
Alla competenza legislativa residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni sono riconducibili, in particolare, le procedure concorsuali pubblicistiche per l’accesso all’impiego regionale (sentenze n. 191 del 2017, punto 5.4. del Considerato in diritto, e n. 251 del 2016, punto 4.2.1. del Considerato in diritto) e la regolamentazione delle graduatorie, che rappresentano il provvedimento conclusivo delle procedure selettive (sentenza n. 241 del 2018, punto 4. del Considerato in diritto).
Pertanto, le disposizioni impugnate, proprio perché si correlano a una fase antecedente al sorgere del rapporto di lavoro, non invadono la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», attenendo all’organizzazione del personale, àmbito in cui si esplica la competenza residuale delle Regioni.
Sentenza 267/2022 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente – Redattore de PRETISANTONINI Udienza Pubblica del Decisione del 22/11/202223/11/2022Deposito del Pubblicazione in G. U. 22/12/2022 Norme impugnate:Artt. 5, c. 9° e 10°, e 18 della legge della Regione Valle d’Aosta 22/12/2021, n. 35. Massime:Atti decisi:ric. 23/2022
SENTENZA N. 267 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
Omissis….
6.2.1.– Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, mentre gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia «ordinamento civile», si devono per converso ricondurre alla materia residuale dell’organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono “a monte”, in una fase antecedente all’instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale (ex plurimis, sentenze n. 84 del 2022 e n. 42 del 2021).
Sulla scorta di tale premessa, questa Corte ha quindi reiteratamente affermato che le disposizioni regionali che disciplinano i termini di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali – le quali rappresentano il provvedimento conclusivo delle procedure selettive –, intervenendo in materia di accesso al pubblico impiego regionale, rientrano nella competenza legislativa residuale regionale relativa all’organizzazione amministrativa del personale (sentenze n. 58 e n. 42 del 2021, n. 273, n. 126 e n. 5 del 2020, n. 241 del 2018).
Redazione NurseTimes
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