Roma, 17 giugno 2023. Il senatore di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni, presente una proposta di legge che punta alla valorizzazione della professione Infermieristica
Silvestroni da ottobre 2022 è Senatore Segretario di Presidenza presso il Senato della Repubblica Italiana. Il testo della proposta di legge è stata presentato in data 5 aprile 2023; annunciato nella seduta n. 54 del 5 aprile 2023.
“Ho Presentato una proposta di legge per completare il processo – dichiara – di valorizzazione dell’infermiere e delle altre professioni sanitarie che devono diventare attori del servizio intramoenia in team assistenziale per poter godere di una loro esclusività, di un loro tariffario e costruire un rapporto di fiducia con il paziente. L’istituzione dell’attività libera intramoenia per tutti i professionisti sanitari consentirà di abbattere il “crescente” sommerso e di rispondere così al bisogno di cura e assistenza che sta aumentando in ragione delle migliaia di famiglie che hanno almeno una persona non autosufficiente a carico.
Lo scopo della mia proposta di legge è ricondurre l’ambito ospedaliero alla sua vocazione di risposta a determinati e specialistici bisogni dei cittadini. Inoltre, è necessario realizzare un’assistenza territoriale capillare ed estesa. Dunque, i professionisti della salute, compreso il personale sanitario militare, che siano dipendenti del Ssn possono esercitare la libera professione anche intramuraria. Il testo depositato include tutti gli operatori sanitari, quindi anche le ostetriche, i professionisti della riabilitazione, della prevenzione e quelli tecnici. Il parlamento dovrebbe colmare questo gap.”
Conclude il senatore di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori SILVESTRONI e ZULLO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2023
Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria per le professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43
Onorevoli Senatori. – Il nostro Servizio sanitario nazionale necessita di una modernizzazione che preveda la riconduzione dell’ambito ospedaliero alla sua vocazione di risposta a determinati e specialistici bisogni dei cittadini. Inoltre, è necessario realizzare un’assistenza territoriale capillare ed estesa con presidi sanitari e socio-sanitari quanto più prossimi ai cittadini. In questo ammodernamento, il ruolo dell’assistenza infermieristica è essenziale tanto in ospedale quanto sul territorio.
Tuttavia, nonostante ‘incomprensibilità di quanto segue, il nostro ordinamento consente solo ad alcuni dipendenti del Servizio sanitario nazionale, appartenenti alla dirigenza sanitaria, medica e veterinaria, di esercitare l’opzione libero professionale intramoenia disciplinata contrattualmente, non essendo – invece – prevista per le professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43.
Eppure, la conquista della dimensione di professione autonoma e libera, nell’accezione propria delle altre professioni formate con laurea magistrale, che oggi l’infermiere ha, dovrebbe prevedere, come suo corollario, il suo diritto ad esercitare la libera professione, sia come soggetto autonomo, come già avviene – anche se con modalità da migliorare e valorizzare -, ma soprattutto come dipendente del Servizio sanitario, al pari dei profili professionali della dirigenza sanitaria.
In questa direzione di ammodernamento e di valutazione della figura del professionista sanitario, è necessario colmare questa lacuna legislativa, procedendo alla valorizzazione di tutti i professionisti del Sistema sanitario nazionale (SSN) e offrendo ai cittadini nuovi servizi e prestazioni.
L’Organizzazione mondiale della sanità indica la valorizzazione delle professionalità sanitarie come uno degli elementi peculiari e dirimenti per poter assicurare agli abitanti della terra il diritto ad adeguati servizi sanitari. Tali professionisti sono costretti a svolgere funzioni non pertinenti con la loro elevata qualificazione professionale, in tal modo mettendo in serio pericolo il diritto del cittadino ad avere un’assistenza infermieristica di livello adeguato.
Senza interventi risolutivi, le contestazioni degli infermieri sono destinate a continuare, come già annunciato dal sindacato Nursing Up, perché in alcune aziende si è arrivati, addirittura, al punto di immaginare e – in qualche caso sfortunato – di effettuare la sostituzione del professionista infermiere con svariate altre figure di supporto, mettendo in tal modo in discussione la qualità di un sistema di prestazioni complesso e delicato come quello sanitario, ma anche comprimendo le potenzialità dei professionisti sui quali, in tale maniera, grava un peso, già rilevante, di incombenze e di responsabilità.
Una ricerca del Centro studi investimenti sociali (CENSIS condotta per la Federazione nazionale dei collegi degli Infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia (IPASVI) sul « mercato delle prestazioni infermieristiche private e l’intermediazione tra domanda e offerta », dimostra che gli italiani chiedono di potenziare l’offerta di prestazioni infermieristiche sul territorio attraverso i canali del Servizio sanitario e di supportare le famiglie nell’accesso alle prestazioni private.
I dati mostrano quanto sia importante istituire la libera professione intramonia delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, che permetterebbe, specie sul territorio, il potenziamento delle cure primarie, l’abbattimento delle liste di attesa e il controllo del fenomeno troppo diffuso dell’esercizio abusivo di professione, soprattutto infermieristica.
L’istituzione dell’attività libero-professionale intramoenia per tutte le profession sanitarie, permetterà, dunque, di abbattere quel sommerso rilevante e crescente nel mercato delle prestazioni sanitarie e risponderà soprattutto alle attese e alle domande di salute dei cittadini.
Attualmente, si registra l’assenza di norme che consentano al personale delle professioni sanitarie, come accade per i medici, di svolgere attività libero-professionali a latere del loro rapporto di lavoro in qualità di dipendenti della pubblica amministrazione
Questa peculiare condizione ha dato vita ad un mercato di prestazioni sanitarie per buona parte sommerso, destinato a crescere sempre più a causa delle cronicità in costante aumento, della domanda che proviene dalle familie con una persona non autosufficiente a carico (920.000) e a causa dei 2,5 milioni di familie con minori (delle quali, 720.000 con bambini da 0 a 3 anni). Una vasta platea di utenti che si avvale, in prims, degli infermieri, ma anche di altri professionisti sanitari non medici, per effettuare prelievi, iniezioni, misurazione e registrazione dei parametri vitali, medicazioni, bendaggi, flebo, infusioni, perfusioni e assistenza notturna.
Queste prestazioni, secondo uno studio sulla materia dell’anno 2017 (fonte FNOPI/CENSIS/ISTAT) sono costate agli italiani 6,2 miliardi di euro in un solo anno, registrando un mercato sommerso rilevante (quasi il 50 per cento degli acquirenti ha dichiarato di aver pagato in nero).
Ma non è tutto, visto che le preferenze dei pazienti sono andate, nella maggior parte dei casi, verso l’infermiere pubblico (30,4 per cento), un professionista che ispira fiducia all’84,7 per cento degli italiani. C’è quindi da chiedersi per quale ragione non consentire agli infermieri e agli altri professionisti non medici di esercitare la libera professione one evitare, tra l’altro, che ci si imbatta in chi esercita abusivamente.
Già la regione Liguria, con la legge regionale 31 marzo 2014, n. 6, recante Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, all’articolo 1, comma 1, ha stabilito che « il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla legge n. 251 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, operante con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture pubbliche regionali, può esercitare attività libero-professionale, al di fuori dell’orario di servizio, anche singolarmente all’interno dell’Azienda e in forma intramuraria allargata, presso le Aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli altri enti equiparati ».
Il Presidente del Consiglio de ministri ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3 della citata legge della regione Liguria n. 5 del 2014: secondo la tesi del ricorrente, tali previsioni violano l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali nella materia di tutela della salute.
L’esercizio della libera professione intramuraria sarebbe stata prevista dal legislatore statale esclusivamente per i dirigenti medici e i medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e solo a particolari condizioni, al fine di assicurare un equilibrio tra attività istituzionale e libera professione.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 54 del 31 marzo 2015, ha stabilito che l’articolo 1, comma 1, della legge della regione Liguria n. 6 del 2014, nell’estendere al personale sanitario non medico di cui alla legge n. 251 del 2000 la facolà di svolgere tale attività, ha esorbitato dall’ambito riservato alla legislazione regionale, violando l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La Corte ha dunque dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3 della citata legge della regione Liguria n. 6 del 2014.
Con il presente disegno di legge si vole introdurre nella legge 3 agosto 2007, n. 120, l’attività libero professionale intramuraria anche per le professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43.
Nello specifico, l’articolo 1 del disegno di legge modifica la legge 3 agosto 2007, n. 120, ed estende agli operatori delle professioni sanitarie che prestano la propria attività in regime di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale presso strutture sanitarie pubbliche la possibilità di esercitare l’attività libero professionale anche intramuraria.
Con il presente provedimento si completa il processo di valorizzazione dell’infermiere e delle altre professioni sanitarie che devono diventare attori del servizio intramoenia in team assistenziale per poter godere di una loro esclusività, un loro tariffario e costruire un rapporto di fiducia con il paziente.
Proposta DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni in materia di attività libero-professionale intamuraria per le professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43)
- Alla legge 3 agosto 2007, n. 120, dopo l’articolo 1 è inserito il seguente « Art. 1-bis. – (Attività libero-professionale intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43) – 1. Gli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, compreso il personale sanitario militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, che prestano la propria attività in regime di lavoro dipendente, a tempo pieno o parziale, presso strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle afferenti il Servizio sanitario militare, possono esercitare attività libero-professionale, anche intramuraria, in forma singola o associata, secondo le disposizioni previste all’articolo 1 della presente legge.
- Il professionista interessato comunica alla struttura sanitaria di cui è dipendente l’intenzione di avvalersi della possibilità di cui al comma 1 al di fuori dell’orario di servizio.
- Il volume delle prestazioni dell’attività libero-professionale di cui al comma 1 non deve in ogni caso recare oggettivo pregiudizio all’attività prestata presso le strutture sanitarie pubbliche ».
- I redditi derivanti dall’attività libero-professionale intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, sono ricompresi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- Per i redditi di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano le detrazioni previste dall’articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Redazione NurseTimes
Scarica il testo della proposta di legge
Fonte: Agenzia Vista
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