Home Specializzazioni Infermiere di famiglia & comunità Ospedali di comunità: responsabilità dell’assistenza agli infermieri
Infermiere di famiglia & comunitàSpecializzazioni

Ospedali di comunità: responsabilità dell’assistenza agli infermieri

Condividi
Ospedali di comunità: responsabilità dell'assistenza agli infermieri
Condividi

Banco di prova per l’ospedale di comunità che ritorna all’ordine del giorno della Conferenza Stato Regioni di domani 1 agosto

Previsto dal DM 70/2015 (il regolamento sugli standard ospedalieri), dal Patto per la Salute 2014-2016 e dal Piano nazionale della cronicità, il documento era comparso l’anno scorso nell’elenco dei documenti da inviare all’intesa Stato-Regioni.

Si era poi arenato per la richiesta di ulteriore modifiche tecniche richieste da alcune famiglie professionali.

Come sarà l’ospedale di comunità disegnato nel documento che verrà presentato domani?

Il “Presidio sanitario di assistenza primaria a degenza breve/Ospedale di Comunità” (di seguito O.d.C.) come previsto dalla normativa vigente e dagli atti concertativi di riferimento (DM 70/2015, Patto per la Salute 2014-2016, Piano nazionale della cronicità), svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero.

E’ una struttura di ricovero breve che afferisce al livello essenziale di assistenza territoriale, rivolta a pazienti che, a seguito di un episodio di acuzie minori o per la riacutizzazione di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica potenzialmente erogabili a domicilio, ma che vengono ricoverati in queste strutture in mancanza di idoneità del domicilio stesso (strutturale e/o familiare) e necessitano di assistenza/sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, anche notturna, non erogabile a domicilio.

L’O.d.C. non è una duplicazione o una alternativa a forme di residenzialità già esistenti, che hanno altri destinatari; in particolare, non è ricompreso nelle strutture residenziali di cui agli articoli dal 29 al 35 del DPCM 12/01/2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.

Il documento definisce i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio degli O.d.C. pubblici o privati,

Le Regioni e le Province autonome definiscono i requisiti ulteriori per l’accreditamento delle stesse strutture

L’O.d.C. è una struttura pubblica o privata in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi che garantiscono la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti, nonché la misurazione dei processi e degli esiti

Individuazione della sede

L’O.d.C. può avere una sede propria, essere collocato in strutture sanitarie polifunzionali, presso presidi ospedalieri riconvertiti, presso strutture residenziali oppure essere situato in una struttura ospedaliera, ma è sempre riconducibile all’assistenza territoriale.

Posti letto

L’O.d.C ha un numero limitato di posti letto, di norma tra 15 e 20. É possibile prevedere l’estensione fino a due moduli e non oltre, ciascuno di norma con un numero di 15-20 posti letto, per garantire la coerenza rispetto alle finalità, ai destinatari e alle modalità di gestione.

Target di utenza

Possono accedere all’O.d.C. pazienti con patologia acuta minore che non necessitano di ricovero in ospedale o con patologie croniche riacutizzate che devono completare il processo di stabilizzazione clinica, con una valutazione prognostica di risoluzione a breve termine (15-20 giorni), provenienti dal domicilio o da altre strutture residenziali, dal Pronto soccorso o dimessi da presidi ospedalieri per acuti. I pazienti ospitati necessitano di assistenza infermieristica continuativa e assistenza medica programmata o su specifica necessità. Tra gli obiettivi primari del ricovero deve essere posto anche l’aumento di consapevolezza dei pazienti e del familiare/caregiver, attraverso l’addestramento alla migliore gestione possibile delle nuove condizioni cliniche e terapeutiche e al riconoscimento precoce di eventuali sintomi di instabilità. Gli O.d.C. possono prevedere ambienti protetti, con posti dedicati a pazienti con demenza o con disturbi comportamentali, in quanto affetti da patologie croniche riacutizzate a domicilio o in dimissione ospedaliera. Queste strutture temporanee potrebbero ridurre l’istituzionalizzazione e l’ospedalizzazione in ambienti ospedalieri non idonei (cfr. Piano nazionale demenze approvato con accordo del 30 ottobre 2014 2 dalla Conferenza Unificata – Rep. Atti n.135/CSR). Il personale deve essere adeguato al target di utenti per formazione e numerosità.

In prossimità di Ospedali Pediatrici è possibile prevedere la realizzazione di O.d.C. dedicati a pazienti pediatrici, con la responsabilità clinica del pediatra e la presenza di personale di assistenza specificamente formato e competente per tale target di pazienti.

Responsabilità

La gestione e l’attività nell’O.d.C. sono basate su un approccio multidisciplinare, multi-professionale ed interprofessionale, in cui sono assicurate collaborazione ed integrazione delle diverse competenze. La gestione delle attività dell’OdC è riconducibile all’organizzazione distrettuale e/o territoriale delle aziende sanitarie.

La responsabilità igienico sanitaria dell’O.d.C. è in capo ad un medico designato dalla direzione sanitaria aziendale.

La responsabilità gestionale-organizzativa complessiva dell’O.d.C. è in capo ad una figura individuata anche tra le professioni sanitarie dalla articolazione territoriale aziendale di riferimento e svolge anche una funzione di collegamento con i responsabili sanitari, clinici ed assistenziali, e la direzione aziendale Analoghe figure di responsabile igienico sanitario e responsabile gestionale organizzativo sono individuate dalle strutture private.

La responsabilità clinica dei pazienti è attribuita a:

  • Un medico di medicina generale (pediatra di libera scelta se O.d.C. pediatrico), oppure
  • un medico operante nella struttura scelto tra i medici dipendenti o convenzionati con il SSN o appositamente incaricato dalla direzione della struttura
  • per le strutture private, un medico incaricato dalla struttura.

La responsabilità assistenziale è in capo all’infermiere secondo le proprie competenze. L’assistenza/sorveglianza sanitaria infermieristica è garantita nelle 24 ore.

I responsabili delle attività cliniche ed infermieristiche provvedono alla raccolta delle informazioni sanitarie per i rispettivi ambiti di competenza, utilizzando una cartella clinico – assistenziale integrata, inserita in un processo di informatizzazione integrato con il FSE.

In caso di necessità, l’infermiere attiva la figura medica prevista dai modelli organizzativi regionali. In caso di emergenza, dovranno essere attivate le procedure di emergenza tramite il Sistema di Emergenza Urgenza territoriale. Nel caso in cui la sede dell’O.d.C sia all’interno di un presidio ospedaliero potranno essere attivate le procedure di emergenza del presidio ospedaliero.

Modalità di accesso

Per l’accesso all’O.d.C. è necessario che siano soddisfatti i seguenti criteri:

  • diagnosi già definita
  • prognosi già definita
  • valutazione del carico assistenziale e della stabilità clinica eventualmente attraverso scale standardizzate
  • programma di trattamento già stilato e condiviso con il paziente e/o con la famiglia (ad eccezione del Pronto Soccorso).

É inoltre auspicabile una valutazione multidimensionale anche in fase di accesso. L’accesso avviene su prescrizione del medico di medicina generale (pediatra di libera scelta se O.d.C. pediatrico), del medico di continuità assistenziale o dello specialista ambulatoriale o del medico ospedaliero, anche direttamente dal Pronto Soccorso, previo accordo con la struttura secondo modalità fissate dalle Regioni.

Le modalità di accesso devono essere semplici e tempestive e possono prevedere l’uso di scale di valutazione standardizzate sia per accertare il livello di criticità/instabilità clinica sia per il livello di complessità assistenziale/autonomia del paziente, soprattutto in caso di dimissione da reparto ospedaliero. L’utilizzo di scale di valutazione, opportunamente ripetuto durante la degenza e alla dimissione del paziente, consentirà di documentare l’attività svolta e di descrivere l’esito delle cure erogate. Se necessario, in previsione della dimissione dall’O.d.C., potrà avvenire una valutazione multidimensionale da parte dell’equipe territoriale dedicata, per esplicitare eventuali percorsi territoriali post-dimissione del paziente (attivazione di assistenza domiciliare, erogazione di prestazioni o presidi a domicilio, trasferimento verso altre strutture della rete).

Redazione NurseTimes

Allegato

Condividi

Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli Correlati
54° Congresso società italiana di neurologia: i temi da affrontare
CittadinoNT NewsPsichiatriaSalute MentaleSpecializzazioni

54° Congresso Società italiana di neurologia (Sin): i temi da affrontare

Introduzione – Alfredo Berardelli, Alessandro Padovani ✓ Malattia di Alzheimer: una luce in fondo al...