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NurseTimes aderisce alla petizione on-line per lo sblocco del turn over e legge sulla mobilità

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Grande successo per la petizione sulla piattaforma change.org che ha ottenuto in pochi giorni 1200 firme inviate al presidente del Consiglio Matteo Renzi e al ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Lo scopo è arrivare allo sblocco del turn-over nella sanità e a una modifica della legge per favorire la mobilità sull’intero territorio nazionale. Ma nonostante tutto, le risposte dal governo tardano ad arrivare. Le questioni sul tavolo sono diverse e complesse.

Vi proponiamo le ragioni che hanno spinto alla raccolta firme.

Gli Operatori Sanitari tutti, Dirigenza Medica e Comparto, residenti nelle Regioni sottoposte al Piano di Rientro in Sanità e che lavorano come Operatori del Sistema Sanitario Nazionale a tempo indeterminato al di fuori di tali Regioni, portano alla Vostra attenzione le seguenti questioni:

 

1) Legge sulla Mobilità obbligatoria e volontaria nella Pubblica Amministrazione riguardante gli operatori sanitari dipendenti di Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere Italiane – commi da 1 a 2 dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165- attualmente diritto NEGATO nelle regioni sottoposte al piano di rientro in Sanità dal Governo Centrale.

 

La mobilità volontaria dei dipendenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 – anche di Regioni diverse – in presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dipendente che abbia superato il periodo di prova, con l’assenso dell’azienda di destinazione e nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente stesso, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro (“rapporti di lavoro già costituiti con le garanzie di cui all’art. 97 Cost.”ossia attraverso il pregresso superamento di un pubblico concorso già espletato). Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito. Al fine di favorire la mobilità esterna, le aziende ed enti, nell’ambito della programmazione annuale del fabbisogno del personale individuano i posti da mettere a disposizione a detto titolo nelle varie categorie e profili professionali. Le aziende possono ricorrere anche ad apposito bando al quale deve essere data la maggiore pubblicità possibile. In tal caso, in mancanza di domande pervenute nei termini, procedono sulla base delle domande eventualmente presentate anche dopo la scadenza. In caso di più domande rispetto ai posti messi a disposizione l’azienda procede ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire. A parità di valutazione possono altresì essere prese in considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei famigliari, distanza tra le sedi etc.) o sociali;

2) Comma 1 dell’art.4 della legge 114/2014, tale legge ha introdotto l’obbligo di avere il consenso dell’azienda sanitaria o ospedaliera, a cui appartiene il lavoratore (nel nostro caso l’operatore sanitario), che ha ottenuto la mobilità per altra sede. Aziende sanitarie, che prima avrebbero concesso il nulla osta, con l’entrata in vigore della legge 114/2014, lo hanno ritirato prima che il dipendente prendesse servizio presso la nuova amministrazione; aziende, che non concedendo più il nulla osta, rendono così vano ogni avviso di mobilità (esperire le procedure di mobilità costituisce principio inderogabile prima di bandire un concorso pubblico) con dispendio di tempo e soldi pubblici. Attualmente le Aziende Sanitarie e Ospedaliere chiedono di allegare alla domanda di ammissione alla mobilità, come requisito imprescindibile di ammissione, un nulla osta preventivo, il quale nella maggioranza dei casi non viene concesso al dipendente dall’Azienda di appartenenza con la conseguente preclusione del lavoratore all’avviso di mobilità.

Chiediamo:

  1. lo sblocco TOTALE del turn-over nella Sanità e le conseguenti Mobilità Extra-Regionali (PRIMA DI QUALSIASI ALTRA PROCEDURA CONCORSUALE NAZIONALE) relative sia alla Dirigenza Medica che al Comparto Sanità nelle regioni sottoposte al Piano di Rientro. Il “blocco del turn-over” in queste Regioni sottoposte al Piano di Rientro, sta creando danni irreparabili, anche in termini di malasanità. In particolar modo viene evidenziato che per garantire i livelli minimi di assistenza, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere sono costrette a ricorrere a convenzioni interne e cooperative interinali, le cui spese vengono contabilizzate in bilancio sotto la voce di “acquisti di beni e servizi”, non risultando così come reclutamento di personale. Una contraddizione, in quanto questa condizione grava naturalmente sul bilancio dell’ente pubblico e crea precariato.
  1. Avvisi di mobilità interregionali per SOLI TITOLI; le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, infatti, si servono di un COLLOQUIO DISCREZIONALE come elemento di valutazione per l’accesso ad una graduatoria di mobilità e conferiscono ad esso un punteggio sostanzialmente altissimo rispetto a tutti gli altri requisiti. Siccome il trasferimento o mobilità è un diritto del lavoratore sancito dal dlgs 165 del 2001, in questo modo si rischia di rimanere fuori da un’eventuale graduatoria di trasferimento con il rischio di non poter mai più rientrare a lavorare nella propria regione d’origine. In nessun caso le “procedure di mobilità” possono dar luogo ad un “nuovo concorso pubblico” (“per esami” o “per titoli ed esami”) o ad una procedura comparativa para-concorsuale “per titoli e colloquio”, essendo tale procedura relativa alla copertura di un posto equivalente a quello per il quale i dipendenti/dirigenti che chiedono la mobilità hanno già superato la relativa procedura concorsuale e per il quale essi sono già stati giudicati idonei allo svolgimento delle relative mansioni e/o funzioni, conseguendo il corrispondente status giuridico (qualifica o categoria). Siamo tutti professionisti della Sanità, IDONEI, in quanto già vincitori di un CONCORSO PUBBLICO NAZIONALE.
  1. Abrogazione delle parole “previo assenso dell’amministrazione di appartenenza” contenute nel comma 1 dell’art. 4 della legge 11 agosto 2014, n. 114, che nega finora al lavoratore dipendente di svincolarsi con la mobilità volontaria dal rapporto di lavoro contratto con l’Amministrazione cedente, creando gravissime ripercussioni sulla libertà dell’essere umano di decidere dove vivere e lavorare in Italia.

Firmatari: Serena Caprio – Renato Congedo – Alessio Reginelli

Per aderire www.change.org

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