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L’istituto della mobilità: d’urgenza, ordinaria e d’ufficio. Ecco la differenza

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In questo articolo verrà trattato l’istituto contrattuale della mobilità

La mobilità aziendale può dunque essere:

  • Ordinaria: gli spostamenti per mobilità avvengono in seguito ad un bando interno, il quale prevede la creazione di una graduatoria che tenga conto dell’anzianità di servizio, ma anche dei titoli specifici utili per andare a lavorare in una determinata U.O.;
  • D’urgenza: è lo spostamento provvisorio (per un tempo massimo di norma di 30 giorni o comunque per il tempo strettamente necessario) per motivi di urgenza, come importanti carenze di organico;
  • D’ufficio: le aziende, in mancanza di domande per la mobilità volontaria, possono disporre d’ufficio per motivate esigenze di servizio misure di mobilità interna del personale sulla base di criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa.

Il nuovo CCNL Sanità 2016/2018 non disciplina la mobilità interna, ma solo la mobilità volontaria (ipotesi che esula dal quesito posto dal lettore), pertanto si dovranno valutare le previsioni previste in materia dal CCNL Sanità del 1999 e, più precisamente, dal CCNL Integrativo 07.04.1999.

Quest’ultimo dispone all’art. 18 che la mobilità interna “concerne l’utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in struttura ubicata in località diversa da quella della sede di assegnazione. Essa avviene nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente”.

La norma distingue dunque tra mobilità d’urgenza, la quale “avviene nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture aziendali in presenza di eventi contingenti e non prevedibili; ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell’anno solare salvo consenso del dipendente. La mobilità di urgenza può essere disposta nei confronti dei dipendenti di tutte le categorie. Al personale interessato, se ed in quanto dovuta spetta l’indennità di missione prevista dall’art. 44 per la durata della assegnazione provvisoria”; e mobilità d’ufficio, che si verifica qualora “le aziende, in mancanza di domande per la mobilità volontaria”, dispongono “d’ufficio per motivate esigenze di servizio misure di mobilità interna del personale sulla base di criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa”.

Sempre l’art. 18 citato, stabilisce che, in caso di mobilità d’urgenza spettano – se ne ricorrono i presupposti – le indennità di cui al successivo art. 44.

L’art. 44 si applica “ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio”.

La norma precisa, ai fini del calcolo della distanza, che: “Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in un luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale, le distanze si computano da quest’ultima località”.

L’art. 44 fa altresì al comma un’importantissima precisazione: “Il trattamento di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio d’istituto, nell’ambito territoriale di competenza dell’azienda”.

La finalità del pagamento dell’indennità di trasferta prevista dall’art. 44 in parola (il cui contenuto e le cui previsioni sono riportate anche nell’art. 95 del nuovo CCNL Sanità 2016/2018) è quello di ristorare il dipendente che debba eccezionalmente e nell’ambito della sola mobilità d’urgenza recarsi fuori sede, in località site a distanza tale dal proprio domicilio o dalla sede ordinaria di lavoro, da comportare lunghi viaggi o addirittura pernottamenti in albergo o strutture analoghe.

Nel caso si viene assegnati ad altra sede per un periodo superiore a 30 giorni, si è in presenza non di una mobilità d’urgenza, bensì di una mobilità d’ufficio, per la quale non è prevista dalla contrattazione collettiva alcuna specifica indennità.

 

Redazione NurseTimes

 

Fonte: www.laleggepertutti.it

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