Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, dopo l’udienza del 27/04/2021 (R.G 3190/2020) ha emesso la sentenza di risarcimento danni per demansionamento, conseguente alla mancata assegnazione esclusiva allo svolgimento di mansioni corrispondenti al profilo, in favore degli Infermieri iscritti al NurSind e difesi dall’Avv. Domenico De Angelis, che hanno fatto e depositato ricorso contro l’AO Cannizzaro.
Per Salvatore Vaccaro, vice segretario nazionale NurSind è “una vittoria storica dal punto di vista del risarcimento del danno con quantificazioni che vanno ben oltre il 30.000 euro a dipendente per diversi dipendenti che da moltissimi anni vengono demansionati e sfruttati”.
Il fatto riguarda il reparto di Neurologia dell’AO Cannizzaro è composto da 20 p.l. e in aggiunta 1 p.l. di Stroke. L’assenza di figure di supporto (OSS), ha determinato una situazione per cui gli infermieri hanno dovuto svolgere sempre in maniera marginale ed affrettata le mansioni proprie della qualifica professionale.
Nell’impianto della sentenza, fa sapere il sindacato, il giudice ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale: l’infermiere che venga adibito prevalentemente allo svolgimento di mansioni che non rientrano nel proprio inquadramento professionale, ma che si ritrovi per lunghi periodi a svolgere compiti propri del personale inferiore con altro inquadramento, con evidente nocumento alla propria immagine professionale, ha diritto ad essere risarcito.
Nel merito dei fatti in esame il Giudice:
- Ha rilevato che, si è determinato uno stato di permanente demansionamento degli infermieri con evidente e sostanziale scollamento tra l’inquadramento degli stessi e le effettive mansioni da loro svolte, e in conseguente danno costituito dall’impoverimento delle capacità professionali. Dunque da una parte una palese violazione dell’art. 2103 c.c., e dall’altra un danno di immagine in ragione dello svolgimento promiscuo di mansioni inferiori, che ha determinato disagio nei ricorrenti, che hanno svolto le mansioni inferiori al fine di garantire la continuità assistenziale.
- Ha ribadito la sostanziale differenza tra le mansioni appartenenti alla categoria dell’infermiere e quelle appartenenti al personale di supporto, OSS, per le quali non esiste alcuna affinità o similarità, essendo le prime di carattere scientifico, le seconde di carattere puramente manuale.
- Ha rigettato la tesi difensiva dell’Azienda, secondo la quale che tali mansioni competono agli infermieri in quanto afferenti al processo di “nursing” inteso come qualsiasi attività conducente al comfort e ai bisogni di base del paziente in un contesto peculiare della Neurologia rappresentato come “cluster” ad elevata specialità.
- Ha accolto la tesi difensiva del NurSind, che ha dimostrato senza essere contestata che fino ad aprile 2019 nel reparto di Neurologia, tutte le mansioni parasanitarie erano demandate e svolta in ogni aspetto dagli infermieri. Dunque l’impiego sistematico del dipendente in compiti afferenti ad una qualifica contrattuale inferiore -rileva il Giudice- in un contesto di “cluster” a media intensità come quello in essere integra il demansionamento, da ciò ne deriva la fondatezza del ricorso,
Nel caso di specie, il Giudice accertato l’avvenuto demansionamento, ha disposto in favore degli infermieri ricorrenti il risarcimento del danno non patrimoniale da parte dell’AO Cannizzaro, nella misura del 10% del trattamento retributivo per ogni mensilità fino ad aprile 2019 e successivamente a tale periodo, del 5% sempre relativo alla retribuzione mensile, con potere retroattivo decennale. Inoltre l’azienda è tenuta a pagare le spese processuali.
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