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INFERMIERI CONSIDERATI “FIGURE DI SUPPORTO” NELLA BOZZA DI REGOLAMENTO A.L.P.I. PUGLIESE

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 La bozza del REGOLAMENTO REGIONALE della Puglia riguardante le “LINEE GUIDA SULL’ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA E DEL RUOLO SANITARIO DELLE AZIENDE DEL S.S.R” in discussione in questi giorni presso l’assessorato al Welfare si propone di mettere ordine alla cosiddetta ‘intramoenia allargata’ così come indicato nel patto per la salute.

 Con nostro grande rammarico osserviamo la difficoltà dei nostri legislatori regionali di contestualizzare la giusta natura giuridica del personale sanitario, rendendosi ancora una volta protagonisti di una ‘gaffe’ clamorosa. Infatti nella bozza e precisamente nell’art. 8 fa riferimento a ‘Personale di supporto’, riferendosi ad infermieri, ostetriche e personale tecnico e della riabilitazione.

Ripercorriamo i passaggi legislativi che hanno sancito la natura ‘intellettuale, ed autonoma’ della professione infermieristica

Il D.M. 739 del 1994 delinea la figura ed il relativo profilo professionale dell’Infermiere. Il Dizionario della lingua italiana Devoto-Oli definisce il profilo come “la linea che delimita un oggetto alla vista fornendo dati essenziali per individuarne o ricostruire l’aspetto”, ed ancora come “la succinta descrizione delle capacità intellettuali di qualcuno o delle caratteristiche di qualcosa”. Nel nostro caso il “qualcosa” è l’assistenza infermieristica e il “qualcuno” l’Infermiere.

Quattro i punti fondamentali del regolamento:

1) nell’ambito dell’assistenza sanitaria genericamente intesa esiste un campo specifico di intervento che è quello dell’assistenza infermieristica;

2) all’Infermiere vengono riconosciute come funzioni proprie la prevenzione, l’assistenza e l’educazione sanitaria;

3) l’Infermiere è un professionista a cui viene riconosciuta una metodologia specifica e peculiare d’intervento, autonomia e responsabilità professionale;

4) si riconosce all’Infermiere, responsabile dell’assistenza generale, la necessità di possedere ulteriori conoscenze teorico pratiche che verranno fornite con la formazione complementare.

3. L’Infermiere:

a) partecipa alla identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;

b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;

c) pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico; d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche;

e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;

f) per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto;

g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero professionale.

Il comma 3 precisa che:

a) l’interazione di diversi operatori sanitari è indispensabile per una corretta identificazione di bisogni di salute della persona e della collettività. Viene riconosciuta all’Infermiere una competenza specifica che lo rende componente a pieno titolo dell’équipe multidisciplinare e in grado di concorrere alla identificazione di tali bisogni.

b) La competenza specifica che rende l’Infermiere membro a pieno titolo dell’équipe multidisciplinare è la stessa che lo rende protagonista dell’identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica. Indipendentemente dal modello concettuale a cui l’Infermiere si riferisce per identificare il bisogno, ne consegue la capacità e la responsabilità diretta di definire gli obiettivi, intesi come risultato da raggiungere per ottenere la soddisfazione e/o la compensazione del bisogno autonomamente identificato.

c) Definiti gli obiettivi, intesi come risultato da raggiungere, all’Infermiere è parimenti riconosciuta la capacità e la competenza per:

• Definire le priorità d’intervento;

• Scegliere tra diverse ipotesi risolutive;

• Individuare strumenti e risorse necessarie all’intervento;

• Attuare le azioni necessarie;

• Verificare quanto attuato e il livello con cui è stato raggiunto il risultato ipotizzato.

Pertanto l’Infermiere è direttamente responsabile del risultato conseguito.

d) Nel garantire l’applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, l’Infermiere si assume la responsabilità della correttezza delle azioni svolte in prima persona o da altri da lui individuati, ma non del risultato conseguito dalla prescrizione.

e) Viene rafforzato il concetto di lavoro di equipe, inteso come partecipazione attiva al soddisfacimento dei bisogni di salute, nell’ambito delle proprie competenze.

Con l’approvazione della legge 42/99 nell’art. 1 si sancisce il passaggio da ‘professione sanitaria ausiliaria’ a ‘professione sanitaria’.

Sempre nella bozza A.L.P.I. riscontriamo ulteriori imprecisioni necessarie di modifica:  … Il personale interessato inoltra al Direttore o Responsabile della propria Struttura, una dichiarazione di disponibilità. Il Direttore o Responsabile, ove non sussistano motivi ostativi, inserisce il nominativo in apposito elenco, suddiviso per qualifiche, che è portato alla conoscenza del Direttore Sanitario. Il Direttore Sanitario, approvati gli elenchi, li pubblicizza e mette a disposizione di tutti i dirigenti che esercitano attività libero professionale il personale di supporto riportato nell’elenco generale….

Si evince che il personale sanitario infermieristico viene visto come “appendice” alle attività libero professionale intramuraria, mentre è evidente che una serie di prestazioni in ALPI possono essere attivate solo con la collaborazione degli stessi infermieri.

Discutibile anche il seguente periodo:

… I dirigenti sanitari attingono dall’elenco il personale necessario secondo attitudini professionali e garantendo ove possibile, criteri di rotazione. Sono escluse dai criteri di rotazione del personale quelle attività che richiedono una specifica competenza professionale del personale di supporto….

Ricordiamo al nostro Assessore regionale del Welfare, ai tecnici burocrati che nel profilo professionale dell’infermiere sono elencate le relative competenze professionali (739/94)

Invitiamo i nostri dirigenti regionali ad essere meno superficiali ed attenersi scrupolosamente ed esclusivamente alle normative nazionali vigenti. Esortiamo le organizzazioni sindacali e i collegi Ipasvi pugliesi ad interventi modificativi del regolamento che identifichino nell’ambito dell’A.L.P.I. il profilo “vero” del professionista infermiere.

 

Giuseppe Papagni

 

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