Di seguito tutti i chiarimenti pubblicati sul sito del ministero della Salute.
Ingressi da Paesi dell’Ue e dell’area Schengen e da Giappone, Canada e Usa – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, con l’ordinanza 18 giugno 2021, ha previsto l’uso della Certificazione Verde Covid-19 per gli ingressi in Italia dai Paesi dell’Unione Europea e da Giappone, Canada e Stati Uniti. Per conoscere la procedura consulta le sezioni dedicate: Elenco C e Giappone, Canada e Stati Uniti.
Reagno Unito e Irlanda del Nord – Per chi proviene dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro), con l’ordinanza 18 giugno 2021, è stata introdotta la misura della quarantena di cinque giorni con obbligo di tampone. Vai alla sezione dedicata: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
India, Bangladesh e Sri Lanka – La nuova ordinanza ha esteso fino al 30 luglio 2021 le misure vigenti per gli ingressi in Italia per le persone provenienti o che abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti in India, Bangladesh e Sri Lanka. Vai alla sezione dedicata all’India, Bangladesh e Sri Lanka.
Il ministero della Salute ha predisposto gli elenchi dei diversi Paesi con le relative disposizioni sugli spostamenti. Vediamoli di seguito.
- Elenco A – Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino
Per questi Paesi non è prevista nessuna limitazione. - Elenco B – Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico individuati con ordinanza ministeriale tra quelli di cui all’ Elenco C. Al momento, nessuno Stato è ricompreso in questo elenco.
- Elenco C – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. Regole specifiche sono state adottate per chi ha soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
In base alla normativa italiana gli spostamenti da/per questi Paesi sono consentiti senza necessità di motivazione. Per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’Elenco C dell’Allegato 20 (escluso il Regno Unito di Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord), la normativa prevede che al rientro in Italia sia obbligatorio: - Presentare la Certificazione verde COVID-19 rilasciata ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, e dei Regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 (Regolamenti in materia di EU Digital Covid Certificate) da cui risulti una delle condizioni:
- aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni
oppure - esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)
oppure - essersi sottoposti a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.
- aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni
- Compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale – prima dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore
La certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale deve riferirsi ad uno dei quattro vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali: Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria, Janssen (Johnson & Johnson). Per maggiori informazioni consulta le FAQ dedicate ai vaccini anti-Covid-19. Le certificazioni devono essere presentate in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese o spagnola. Sono previste limitazioni in caso di transito o soggiorno in Paesi dell’ Elenco D e/o dell’ Elenco E nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia.
A condizione che non insorgano sintomi COVID-19, e fermo restando l’obbligo di compilazione del PLF (Passenger locator form) , sono previste specifiche deroghe agli adempimenti di cui sopra:
- nei casi di cui all’art. 51 comma 7) lettere a), b), c), f), g), l), m), n), o), del DPCM del 2 marzo 2021 di seguito elencate:
- all’equipaggio dei mezzi di trasporto
- al personale viaggiante
- ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20
- a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore (5 giorni) per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario
- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi d lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora
- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore
- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
- Elenco D – Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Giappone, Canada e Stati Uniti nonchè gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati con ordinanza tra quelli di cui all’elenco E. Regole specifiche sono state adottate per chi ha soggiornato o transitato in Giappone, Canada e Stati Uniti
Non sono previste limitazioni per l’ingresso da questi paesi, fatte salve eventuali disposizioni adottate a livello regionale. Sono previste restrizioni all’ingresso in Italia in caso di transito o soggiorno in Paesi dell’Elenco E nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia.
Chiunque sia stato o abbia transitato nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia in uno dei paesi in elenco D, deve sottostare ai seguenti obblighi:
- sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo
- compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale – prima dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore
- comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. Consulta la pagina: COVID-19 Numeri verdi e informazioni regionali
- raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato
- sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni
- sottoporsi al termine dell’isolamento di 10 giorni ad un ulteriore tampone molecolare o antigenico
Gli obblighi previsti e descritti al paragrafo “Adempimenti all’ingresso in Italia” possono essere derogati in parte o in toto a seconda dei casi. Le disposizioni restano in vigore fino al 30 luglio 2021.
- Elenco E – Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco
- Regole specifiche sono state adottate per chi ha soggiornato o transitato in Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka.
La disciplina generale per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021. Il DPCM continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. L’Ordinanza 2 aprile 2021, ha previsto alcune riclassificazioni sugli elenchi di Paesi di cui all’Allegato 20.
Deroghe agli obblighi previsti per chi entra in Italia (le informazioni sono in fase di aggiornamento)- A condizione che non insorgano sintomi COVID-19, sono previste specifiche deroghe alle misure di isolamento fiduciario e tampone. Vediamo quali.
- Ingressi in Italia con autodichiarazione
- Ingressi in Italia per competizioni sportive nazionali
- Ingressi in Italia con autorizzazione del ministero della Salute
Voli “Covid-tested” – Sono considerati voli “Covid-tested” esclusivamente i voli autorizzati dal Ministero della Salute mediante apposita Ordinanza. Per conoscere i requisiti richiesti ai passeggeri “Covid-tested” e per effettuare la compilazione obbligatoria del Passenger Locator Form, vai alla sezione dedicata: Voli Covid-tested.
Per informazioni – Chiama dall’Italia numero di pubblica utilità 1500; dall’estero i numeri +39 0232008345 e +39 0283905385; Covid-19 – A chi rivolgersi.
Link utili:
- La situazione in Italia
- Faq del Governo sugli spostamenti in Italia
- Domande e risposte per chi torna dall’estero e stranieri
- Ministero degli affari esteri Questionario informativo: Cosa devi fare?
- Sito www.viaggiaresicuri.it
- Seleziona la tua destinazione: Re-open.europa.eu/it
- Certificazione Verde Covid-19
Redazione Nurse Times
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