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Coronavirus, certificazione per alunni e personale scolastico: la guida per i medici

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Coronavirus, certificazione per alunni e personale scolastico: la guida per i medici
Primo giorno di scuola alle elementari di Alzano Lombardo, 14 settembre 2020. ANSA / Filippo Venezia
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Ecco cosa prevede in merito la Circolare ministeriale 427 del 24 settembre 2020.

La Circolare ministeriale 427 del 24 settembre 2020 (vedi allegato 1), facendo seguito alla Circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 (vedi allegato 2), recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, successivamente approvate dalla Conferenza Unificata, fissa i criteri da seguire nei casi di sospetta infezione da Sars-CoV2 e fornisce chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da Covid-19 o da patologia diversa da Covid-19 per alunni e personale scolastico.

La  circolare ha individuato quattro fattispecie: positivo al test diagnostico per SARS-CoV2; negativo al test diagnostico per SARS-CoV2; convivente di un caso accertato; attestazione di nullaosta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia. Ecco, in sintesi, cosa è previsto punto per punto:

1) Se il risultato del test è positivo, il caso viene subito notificato. Contestualmente si avvia la ricerca dei contatti e si avviano le procedure per sanificare i locali interessati nella struttura scolastica. Per quanto riguarda la guarigione, si seguono le indicazioni scientifiche che prevedono due tamponi a distanza ravvicinata (24 ore l’uno dall’altro). Con il doppio risultato negativo termina l’isolamento e si può procedere con l’inserimento nella comunità. Per tornare a scuola sarà però necessario ottenere attestazione di nullaosta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia.

2) Se invece il risultato del test è negativo, sarà il PLS/MMG a indicare il percorso clinico/diagnostico – compresa l’eventuale ripetizione del test – per il reinserimento a scuola. Nel caso in cui la malattia diagnosticata sia diversa dalla SARS-CoV-2, la persona interessata resterà a casa fino a quando non sarà completamente guarita.

3) Nel caso di convivenza con un caso accertato è prevista la quarantena. Quest’ultima non scatta per i contatti più stretti dell’alunno in quarantena, ossia compagni di classe e docenti, salvo successive valutazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione.Tale valutazione avviene in caso di test con esito positivo effettuato sul contatto stretto convivente di un caso accertato.

4) Quando l’operatore scolastico o alunno risultato positivo al test guarisce, si procede con il doppio tampone, da ripetersi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi danno esito negativo si predispone l’attestazione di nullaosta all’ingresso o al rientro in comunità. Se invece si riscontrano malattie diverse dalla SARS-CoV2 (e il tampone è dunque negativo), si resta a casa fino all’avvenuta guarigione clinica. Anche in questo caso è necessaria un’attestazione: dovrà specificare che è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19.

ALLEGATO 1: Circolare MS 427 del 24-09-2020
ALLEGATO 2: Circolare MS 17167 del 21-08-2020

Redazione Nurse Times

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