La sezione Lavoro del Tribunale ha confermato la legittimità del provvedimento a carico di una sanitaria che ha rifiutato la vaccinazione anti-Covid.
Il Tribunale di Catanzaro, sezione Lavoro, ha respinto con ordinanza il ricorso proposto da un’infermiera dell’Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio sospesa dal lavoro fino al 31 dicembre 2021 per non essersi sottoposta alla vaccinazione anti-Covid.
“La sospensione del diritto di svolgimento della prestazione lavorativa produce effetti fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano nazionale vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 – ha argomentato il giudice Francesco Aragona -. Ciò vuol dire che l’efficacia della sospensione deve intendersi condizionata a un evento risolutivo dipendente dalla volontà della medesima. In altri termini, la sospensione dal lavoro e della retribuzione è sottoposta a una sorta di condizione risolutiva potestativa (assolvimento dell’obbligo vaccinale), il cui accadimento rientra nella disponibilità del lavoratore, il quale in qualunque momento, con un comportamento volontario, che anzi sarebbe doveroso, atteso lo specifico obbligo vigente a suo carico, può far cessare gli effetti dalla sua sospensione dal lavoro. E allora, a fronte di un evento risolutivo che la legge prevede come idoneo a determinare la cessazione dell’effetto sospensivo del lavoro e della retribuzione, non sembra ipotizzabile una situazione di periculum in mora».
Il giudice del lavoro va poi oltre: “Bisogna innanzitutto sgomberare il campo da eccezioni pretestuose sollevate dalla parte attrice. Infatti l’istante, ancora oggi, se davvero volesse sottoporsi al vaccino, potrebbe tranquillamente recarsi presso un punto vaccinale e adempiere l’obbligo legale su di lei gravante. E allora quello che la ricorrente apertamente non dice è che essa non intende affatto assumere tale vaccino, né ora né mai, quantunque non ricorra nei suoi confronti – non avendo dedotto ancor prima che documentato un pericolo per la sua salute – alcuna controindicazione ostativa alla somministrazione dello stesso”.
Insomma, inutile accampare scuse strumentali, sostenendo che l’azienda sanitaria non ha rispettato le procedure. L’infermiera, che lavorava nel reparto di Pediatria, poteva sanare la propria posizione vaccinandosi. Nè ha fondamento la questione di legittimità costituzionale da lei sollevata. “Il diritto soggettivo al lavoro ed alla conseguente retribuzione è intangibile e indisponibile sicchè una legge che le impedisse delle prestazioni lavorative sarebbe, per ciò solo, contraria ai principi costituzionali – si legge nell’odinanza -. Così argomentando, tuttavia, l’istante volutamente trascura di considerare che vi è una pandemia in atto e che il legislatore si è preoccupato di adottare una serie di misure a tutela della popolazione per il contenimento del contagio. È evidente che il diritto soggettivo individuale al lavoro e alla conseguente retribuzione è sì meritevole di protezione, ma solo fino all’estremo limite in cui la sua tutela non sia suscettibile di arrecare un pregiudizio all’interesse generale, di fronte al quale è destinato inesorabilmente a soccombere. Sicchè, ove il singolo intenda consapevolmente tenere comportamenti potenzialmente dannosi per la collettività, deve sopportarne le inevitabili conseguenze”.
E ancora: “Non possono rilevare le visioni personali ed egoistiche del singolo, non giustificate sul piano scientifico, nè la paura indotta da eventuali complicazioni riconducibili alla sua assunzione. Ciò tanto più allorché il soggetto che rifiuti di sottoporsi all’obbligo vaccinale è un esercente la professione sanitaria all’interno di una pubblica struttura ospedaliera, dove è maggiore il rischio di favorire la diffusione del contagio in forza del quotidiano contatto con gli utenti del servizio sanitario nazionale”.
Redazione Nurse Times
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