In difesa dei lavoratori occupati presso l’Istituto Nazionale Tumori è scesa in campo l’Unione Sindacale di Base.
La vicenda è di quelle destinate a far discutere: da una parte l’organismo che intende favorire l’assunzione a tempo indeterminato di alcuni lavoratori precari; dall’altra l’ente territoriale deciso a impedirglielo. L’organismo in questione è l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione Pascale, che di recente ha deliberato la stabilizzazione di undici dipendenti in servizio a tempo determinato con decorrenza dal 1° gennaio 2018. L’ente territoriale è invece la Regione Campania, che, nell’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo sugli atti delle aziende sanitarie, ha diffidato e messo in mora l’Istituto stesso, invitandolo a revocare la deliberazione.
A motivare la diffida sarebbe l’articolo 20, comma 10 del Decreto legislativo 75/2017 (“Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”), secondo il quale, per il personale medico, tecnico, professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 543 della Legge 208/2015.
Quest’ultimo, recita a sua volta: “… gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541. Nell’ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure, gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo, sono autorizzati a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del comma 542 fino al termine massimo del 31 ottobre 2016”.
Sulla questione è quindi intervenuta l’Unione Sindacale di Base – Pubblico Impiego (Settore Sanità), invitando la Regione Campania a ritirare la diffida. Ciò perché il ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, nel fornire gli indirizzi operativi per l’applicazione del Decreto legislativo 75/2017, ha chiarito come al personale sanitario si continuino ad applicare anche le disposizioni della Legge 208/2015. La particella “anche” andrebbe intesa nel senso che la vecchia normativa valga in assenza dei presupposti giuridici per l’applicazione della nuova normativa. Perché possa essere assunto a tempo indeterminato, il personale non dirigenziale deve infatti:
- risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 124/2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
- essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali espletate anche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
- aver maturato al 31 dicembre 2017, negli ultimi otto anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione.
Ora, gli undici lavoratori interessati sarebbero in possesso di tali requisiti. Non solo. La spesa inerente la stabilizzazione contestata risulterebbe contemplata nell’ambito del bilancio previsionale dell’Istituto. Inoltre l’Unione Sindacale di Base ricorda che è vietato annullare un provvedimento amministrativo favorevole al privato, laddove per il decorso del tempo si siano consolidate situazioni giuridiche e si siano realizzati effetti positivi tali da far ritenere ingenerato un legittimo affidamento in capo ai destinatari del provvedimento. Senza dimenticare che la “Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni” (articolo 35 della Costituzione).
Lascia un commento