Home Infermieri Etica & Deontologia AADI e Codice Deontologico: disamina e critica sulla proposta della Federazione
Etica & DeontologiaInfermieri

AADI e Codice Deontologico: disamina e critica sulla proposta della Federazione

Condividi
Cassazione "la reiterazione dei contratti a termine non trasforma il rapporto da tempo determinato ad indeterminato"
Condividi

Presentato al Consiglio Nazionale Ipasvi di Roma il 26 novembre 2016, il nuovo Codice Deontologico degli infermieri entra nella fase del confronto con tutti i professionisti che potranno partecipare nella sua stesura definitiva proponendo dei correttivi che saranno successivamente esaminati dalla commissione di lavoro della Federazione.

E’ stato attivato infatti un percorso intranet (con link dedicato) per cui ogni iscritto ipasvi potrà comunicare osservazioni e proporre modifiche al proprio collegio ipasvi di competenza, successivamente saranno elaborate dal consiglio direttivo provinciale e verranno trasmesse attraverso una relazione dettagliata al Comitato Centrale Ipasvi.

La consultazione pubblica si concluderà il 31 maggio.

Successivamente il Comitato Centrale della Federazione Nazionale collegi Ipasvi trasmetterà tutti i dati pervenuti dai collegi provinciali alla commissione di lavoro preposta, che provvederà alla loro rielaborazione, fino ad arrivare alla presentazione di una bozza (semidefinitiva) presumibilmente entro ottobre 2017.

La Presentazione definitiva del nuovo Codice deontologico degli infermieri avverrà in occasione del congresso nazionale previsto per il 2018.

Di seguito proponiamo la disamina del nuovo codice proposta dall’AADI (associazione Avvocatura Diritto Infermieristico).

In rosso sono indicate le perplessità sul significato etimologico dei termini utilizzati ed il possibile dualismo interpretativo.

In blue sono invece ripresi gli articoli, integrati in modo più chiaro e comprensibile secondo i principi e le considerazioni rispettose della legge e delle normative.

Capo I – I principi e i valori

 1. L’infermiere è il professionista sanitario che nasce, si sviluppa ed è sostenuto da una rete di valori e saperi scientifici. Persegue l’ideale di servizio. È integrato nel suo tempo e si pone come agente attivo nella società a cui appartiene e in cui esercita.

Cosa si intende per ideale di servizio? Se si allude alle decisioni datoriali che possono anche essere indirizzate al demansionamento o all’utilizzo improprio delle competenze professionali, è meglio specificare, onde evitare di incorrere in eventuali arbitri datoriali.

L’ideale di servizio, etimologicamente, è l’ideale del teorema di Ford cioè della subordinazione alla produzione, all’industria, al sacrificare l’uomo per il benessere del materialismo.

L’infermiere è un professionista sanitario che sviluppa la sua competenza sulla base di saperi scientifici, di conoscenze specifiche e di valori dell’etica. E’ integrato nel suo tempo e si pone come soggetto attivo nella società cui appartiene. Si impegna affinché sia rispettata la dignità personale dell’utente, dei colleghi, degli operatori sanitari e vigila e si attiva per mantenere il luogo di lavoro sicuro e sereno.

2. L’infermiere persegue l’ideale di servizio orientando il suo agire al bene della persona, della famiglia e della collettività. Le sue azioni si realizzano e si sviluppano nell’ambito dell’assistenza, dell’organizzazione, dell’educazione e della ricerca.

Ci risiamo: ideale di servizio è un termine che lascia troppo spazio alle interpretazioni pericolose, il bene della persona è un termine generico che può integrare ogni genere di attività.

I dizionari definiscono servizio: 1 Prestazione di lavoro domestico in case private || donna di s., domestica | a tutto s., a mezzo s., con riferimento a persona, spec. domestica, che lavora, rispettivamente, per l’intera giornata o solo per metà giornata | porta, scala di s., nei locali pubblici, ingresso secondario, riservato agli addetti ai lavori; 2 Prestazione del cameriere in un bar, in un ristorante e sim.: conto comprensivo del s..

L’infermiere si prende cura della persona, della famiglia e della collettività, attraverso il proprio agire diretto e indiretto cioè gestendo il personale subalterno e si attiva per rendere il posto di lavoro sicuro e sereno. Tratta tutti come individui e rispetta la loro dignità senza distinzioni di sorta. Attraverso il coordinamento e la gestione di risorse umane e materiali, si adopera affinché la persona, la famiglia e la collettività abbiano le migliori cure e la migliore assistenza diretta e indiretta.

3. L’infermiere cura e si prende cura, nel rispetto della dignità, della libertà, dell’uguaglianza della persona assistita, delle sue scelte di vita e della sua concezione di salute e di benessere.

Troppo generico e ridondante. Quali scelte di vita, anche del suicidio assistito?

Può essere eliminato e migliorato l’art. 2.

 4. L’infermiere nell’agire professionale utilizza l’ascolto e il dialogo. Si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono.

Anche qui si utilizzano termini troppo generici, tali da ingenerare possibili attività non pertinenti quali la psicologia.

L’infermiere nel suo agire professionale si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in stato di abbandono attivandosi in collaborazione con altri professionisti sanitari e socio-sanitari ausiliari per garantirgli l’assistenza sanitaria, igienico-domestico-alberghiera, sociale e morale.

 5. L’infermiere si attiva per l’analisi dei dilemmi etici. Promuove il ricorso alla consulenza anche al fine di contribuire all’approfondimento e alla riflessione etica.

Nulla da eccepire.

6. L’infermiere si impegna a sostenere la relazione assistenziale anche qualora la persona manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie. Laddove la persona assistita esprimesse e persistesse in una richiesta di attività in contrasto con i principi e i valori dell’infermiere e/o con le norme deontologiche della professione, si avvale della clausola di coscienza rendendosi garante della continuità assistenziale.

Ossia? cosa dovrebbe fare l’infermiere? come esprime la clausola di coscienza? L’autodeterminazione del paziente è sacrosanta e deve essere rispettata anche quando cozza contro il codice deontologico ma mai contro la normativa penale. L’obiezione di coscienza non è soggettivizzata ma va addestrata secondo il sentire sociale cioè secondo regole ben definite dall’ordinamento (legge n. 194/78; la legge n. 413/93; legge n. 40/04). Il paziente, una volta correttamente edotto sugli scenari, è libero di scegliere, accettare anche parzialmente, rifiutare le cure o proporre soluzioni alternative. L’infermiere rispetta la scelta e persegue le finalità di cure nel senso delineato dal paziente, capace di intendere e di volere, una volta che ha formalizzato la sua volontà.

L’infermiere si impegna a sostenere la relazione assistenziale anche qualora la persona manifesti concezioni etiche, sociali, culturali, scientifiche, cliniche, diagnostiche e terapeutiche diverse dalle proprie. Laddove la persona assistita esprimesse e persistesse in una richiesta di attività in contrasto con i principi e i valori dell’infermiere, si garantirà comunque la continuità assistenziale anche attraverso la collaborazione e di concerto con gli altri professionisti sanitari e con le istituzioni preposte. Nei casi previsti dalla legge potrà avvalersi dell’obiezione di coscienza, evitando di ricorrere a questa scriminante per motivi futili o di opportunità.

Capo II – La funzione assistenziale

7. L’infermiere tutela l’ambiente e promuove stili di vita sani anche progettando specifici interventi educativi e informativi a singoli, gruppi e collettività, organizzandoli e partecipando ad essi.

7. L’infermiere tutela l’ambiente, anche di lavoro, e promuove stili di vita sani anche progettando specifici interventi educativi e informativi a singoli, gruppi e collettività, organizzandoli e partecipando ad essi.

8. L’infermiere dà valore alla ricerca e alla sperimentazione. Progetta, svolge e partecipa a percorsi di ricerca in ambito clinico, assistenziale e organizzativo di cui cura e diffonde i risultati.

Nulla da eccepire.

9. L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e competenze attraverso il pensiero critico, l’educazione continua, l’esperienza, lo studio e la ricerca. Progetta, svolge e partecipa ad attività di formazione.

Nulla da eccepire.

10. L’infermiere adotta comportamenti leali e collaborativi con i colleghi e gli altri operatori. Riconosce e valorizza il loro specifico apporto nel processo di assistenza. Si forma e/o chiede supervisione per attività nuove o sulle quali ha limitata casistica.

Nulla da eccepire.

11. L’infermiere agisce sulla base del proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, all’intervento e/o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti.

Nulla da eccepire.

12. L’infermiere presta consulenza ponendo le sue conoscenze e abilità a disposizione della propria e delle altre comunità professionali e delle istituzioni.

Nulla da eccepire.

13. L’infermiere riconosce che l’interazione e l’integrazione intra e inter professionale sono fondamentali per rispondere alle richieste della persona.

Anche qui molto generico e fumoso; potrebbe favorire una integrazione intesa a sopperire alle carenze di personale.

L’infermiere riconosce che l’interazione e l’integrazione intra e inter professionale sono fondamentali per rispondere alle richieste della persona, nel rispetto delle proprie competenze professionali e delle relative attività.

Capo III – La relazione e la comunicazione

14. L’infermiere ascolta la persona assistita, la informa e dialoga con essa per valutare, definire, qualificare e attuare la risposta curativo assistenziale e facilitarla nell’esprimere le proprie scelte.

Nulla da eccepire.

15. L’infermiere rileva e facilita l’espressione del dolore della persona assistita durante l’intero processo di cura. Si adopera affinché la persona assistita sia libera dal dolore.

Nulla da eccepire.

16. L’infermiere favorisce i rapporti della persona assistita con chi le è di riferimento e con la sua comunità, tenendo conto della dimensione interculturale.

Nulla da eccepire.

17. L’infermiere conosce il progetto diagnostico e terapeutico. Dà valore all’informazione integrata multi professionale di cui cura la relativa documentazione. Si adopera affinché la persona assistita disponga delle informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita.

Nulla da eccepire.

18. L’infermiere nell’esercizio professionale assicura e tutela la riservatezza della persona assistita e dei dati ad essa relativi durante l’intero processo di cura. Nel trattare i dati si limita a ciò che è attinente all’assistenza.

Nulla da eccepire.

19. L’infermiere rispetta la esplicita volontà della persona assistita di non essere informata sul proprio stato di salute, purché tale mancata informazione non sia di pericolo per la persona stessa o per gli altri.

Nulla da eccepire.

20. L’infermiere sostiene la relazione con la persona assistita che si trova in condizioni che ne limitano l’espressione o la definizione e lo sviluppo del suo progetto di vita.

Nulla da eccepire.

21. L’infermiere che rileva privazioni o maltrattamenti sulla persona assistita, segnala le circostanze all’autorità competente e si attiva perché vi sia un rapido intervento.

Nulla da eccepire.

22. L’infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione l’opinione del minore rispetto alle scelte curative, assistenziali e sperimentali, tenuto conto della sua età e del suo grado di maturità.

Nulla da eccepire.

23. L’infermiere, quando la persona assistita non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lei documentato o chiaramente espresso in precedenza.

Nulla da eccepire.

24. L’infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con la persona assistita.

Nulla da eccepire.

25. L’infermiere nella comunicazione, anche attraverso mezzi informatici, si comporta con correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità.

Nulla da eccepire.

Capo IV – Il fine vita

26. L’infermiere presta assistenza fino al termine della vita della persona assistita. Riconosce l’importanza del gesto assistenziale, della palliazione, del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale.

Nulla da eccepire.

27. L’infermiere tutela la volontà della persona assistita di porre dei limiti agli interventi che ritiene non siano proporzionati alla sua condizione clinica o coerenti con la concezione di qualità della vita espressa dalla persona stessa.

Nulla da eccepire.

28. L’infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento della persona assistita, nell’evoluzione finale della malattia, nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto.

Nulla da eccepire.

Capo V – L’organizzazione e la funzione assistenziale

29. L’infermiere ai diversi livelli di responsabilità assistenziale, gestionale e formativa, partecipa e contribuisce alle scelte dell’organizzazione, alla definizione dei modelli assistenziali, formativi ed organizzativi, all’equa allocazione delle risorse e alla valorizzazione della funzione infermieristica e del ruolo professionale.

Nulla da eccepire.

30. L’infermiere concorre alla valutazione del contesto organizzativo, gestionale e logistico in cui si trova la persona assistita e formalizza e comunica il risultato delle sue valutazioni.

Nulla da eccepire.

 31. L’infermiere, dipendente o libero professionista, partecipa al governo clinico, promuove le migliori condizioni di sicurezza della persona assistita, fa propri i percorsi di prevenzione e gestione del rischio e aderisce fattivamente alle procedure operative, alle metodologie di analisi degli eventi accaduti e alle modalità di informazione alle persone coinvolte.

31. L’infermiere, dipendente o libero professionista, partecipa al governo clinico, promuove le migliori condizioni di sicurezza della persona assistita e di quanti operano nel suo interesse, fa propri i percorsi di prevenzione e gestione del rischio e aderisce fattivamente alle procedure operative, alle metodologie di analisi degli eventi accaduti e alle modalità di informazione alle persone coinvolte.

32. L’infermiere pone in essere quanto necessario per proteggere la persona assistita da eventi accidentali e/o dannosi, mantenendo inalterata la di lei libertà e dignità.

Nulla da eccepire.

33. L’infermiere, qualora l’organizzazione chiedesse o pianificasse attività assistenziali, gestionali o formative in contrasto con i propri principi e valori e/o con le norme della professione, si attiva per proporre soluzioni alternative e se necessario si avvale della clausola di coscienza.

Cosa significa? Che se la coscienza mi dice che il paziente ha necessità di essere cambiato, lavato, accudito lo devo fare per sostituire il personale O.S.S. assente e devo impegnarmi per svolgere le attività non di mia pertinenza? La clausola di coscienza non ha valore giuridico e come tale è meramente rivolta alla sfera personale delle credenze religiose, politiche o sociali.

L’infermiere, qualora l’organizzazione chiedesse o pianificasse attività assistenziali, gestionali o formative in contrasto con la legge, i propri principi e valori e/o con le norme della professione, si attiva per proporre legittime soluzioni anche giudiziarie, ma in rispetto della propria dignità e finalizzate alle cure qualitative per l’utente, anche rifiutandosi di sottostare a logiche di sfruttamento e disorganizzazione sanitaria.

Capo VI – L’infermiere e il Collegio professionale.

34. L’infermiere e il Collegio professionale si impegnano affinché l’agire del professionista sia libero da condizionamenti, interessi, pressioni di assistiti, familiari, altri operatori, imprese, associazioni, organismi.

Nulla da eccepire.

35. L’infermiere e il Collegio professionale si adoperano per sostenere la qualità e l’appropriatezza dell’esercizio professionale infermieristico.

Nulla da eccepire.

36. L’infermiere e il Collegio professionale segnalano le attività di cura e assistenza prive di basi e riscontri scientifici e/o di risultati validati.

Nulla da eccepire.

37. L’infermiere e il Collegio professionale denunciano l’esercizio abusivo della professione infermieristica.

Nulla da eccepire.

38. L’infermiere e il Collegio professionale promuovono il valore e sostengono il prestigio della professione e della collettività infermieristica.

Nulla da eccepire.

39. L’infermiere tutela il proprio nome e il decoro personale. Osserva le indicazioni del Collegio professionale nella informazione e comunicazione pubblicitaria.

Nulla da eccepire.

40. L’infermiere esercita la funzione di rappresentanza professionale con dignità, correttezza e trasparenza. Utilizza espressioni e adotta comportamenti che sostengono e promuovono il decoro e l’immagine della comunità professionale e dei suoi attori istituzionali.

Nulla da eccepire.

Considerato che l’infermiere, iscritto al Collegio professionale ex art. 2229 C.C. ed abilitato all’esercizio professionale giusto esame di Stato, rientra nelle locatio operarum e non nelle locatio operis, deve spingere il proprio ruolo verso il novero delle professioni e non dei mestieri.

Pertanto questa Associazione propone alla Federazione IP.AS.VI. di inaugurare l’anno 2017 impegnandosi a liberare, con ogni azione politica e propositiva, la professione infermieristica subordinata pubblica e privata, dal vincolo di esclusività di cui all’art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e all’art. 2105 C.C. affinché l’infermiere, al pari delle altre professione (es. medico) non sia più vincolato al pari del personale ausiliario e non laureato, alla contrattazione di comparto e alla esclusiva attività intramuraria.

Solo parificando l’infermiere al medico si potrà veramente affrancare la nostra professione proiettandola verso il futuro che merita, svincolandola dalle regole che disciplinano i mestieri.

Oggi l’infermiere è annoverato tra gli operai, gli ascensoristi, gli idraulici, gli elettricisti, gli autisti ed è collocato in una piramide gerarchica ibrida che accomuna i mestieranti alla professione infermieristica, dove il capo fognario è maggiormente apprezzato sia gerarchicamente che economicamente.

Non si può parlare di professione finché l’infermiere sarà allocato tra i mestieri.

Disposizioni finali.

Le norme deontologiche contenute nel presente Codice sono vincolanti; la loro inosservanza è sanzionata dal Collegio professionale.

I Collegi professionali sono garanti della qualificazione dei professionisti e delle competenze da loro acquisite e sviluppate.

I Collegi professionali, recepiscono e attuano le indicazioni legislative, regolamentari e giuridiche, inerenti il loro essere enti ausiliari dello Stato.

F.to il presidente AADI

Dott. Mauro Di Fresco

Condividi

Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli Correlati