Siamo alle solite “sviste“ giornalistiche, da parte di autorevoli testate di alcuni quotidiani nazionali che riportano nelle pagine di cronaca, fatti e notizie che non sono corrispondono alla realtà.
In queste ore leggiamo dei titoloni che richiamano un fatto di cronaca che vedrebbe coinvolto un operatore sanitario.
Infatti l’operatore sanitario accusato di aver palpeggiato e aggredito un’anziana donna all’ospedale San Giovanni Addolorata di Roma NON è Infermiere ma un ausiliario socio sanitario.
Uno “scivolone” che purtroppo danneggia l’immagine della nostra comunità professionale confondendo l’opinione pubblica, disinformandola, facendo creder loro che qualsiasi operatore sanitario che non indossi un camice bianco è obbligatoriamente un infermiere.
Questa purtroppo è la rappresentazione distorta e diffusa che aleggia tra i giornalisti e rappresenta un luogo comune che sarebbe bene sfatare una volta per tutte.
Per cui a loro beneficio, siamo qui a ricordare che:
- L’infermiere è oggi quel professionista che attraverso un percorso formativo universitario acquisisce il titolo di laurea in Infermieristica,
- La professione infermieristica è riconosciuta per legge come una professione intellettuale, autonoma in quanto responsabile dell’assistenza infermieristica (legge n. 42 del 1999, legge n. 251 del 2000);
- L’infermiere attraverso un percorso formativo universitario, master e laurea magistrale in “Scienze infermieristiche” ha la possibilità di diventare professore ordinario di “Scienze Infermieristiche” presso le università italiane, accede a dottorati di ricerca.
NurseTimes richiamando la “Carta dei doveri del giornalista”, documento approvato il giorno 8/07/1993 nel Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti che recita:
“Il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive.
Rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l’errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità.
Il giornalista non deve dare notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica all’accusato. Nel caso in cui ciò sia impossibile (perché il diretto interessato risulta irreperibile o non intende replicare), ne informa il pubblico. In ogni caso prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia deve attivarsi per controllare se sia a conoscenza dell’interessato”.
CHIEDE
DI RETTIFICARE LA NOTIZIA OGGETTO DELLA NOSTRA ATTENZIONE.
Questo è doveroso da parte degli organi di stampa autori di questa “svista” che porterebbe la giusta informazione ai loro lettori.
La pubblicazione della rettifica è un obbligo di legge (art. 8 legge 47/1948 sulla stampa), ma sul piano deontologico il giornalista deve provvedervi autonomamente senza attendere l’impulso della parte lesa dalla diffusione di “notizie inesatte”.
Restiamo in attesa.
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