Le linee guida fissate dall’Istituto pensionistico stabiliscono i casi in cui l’assenza dal lavoro per sottoporsi a un “ritocchino” può essere indennizzata.
Il “ritocchino” estetico può essere indennizzato dall’Inps come malattia, ma solo se è effettuato a scopo terapeutico, se serve a superare un disagio esistenziale legato a un difetto fisico, o se l’intervento deve essere attuato per rimediare a un’operazione estetica non riuscita. Se, invece, la finalità dell’intervento è puramente estetica, il lavoratore non può assentarsi per malattia, ma può soltanto chiedere le ferie.
È quanto chiarito dalle linee guida del Coordinamento generale medico-legale dell’Inps. Queste, in particolare, sono finalizzate a rendere uniformi le valutazioni medico-legali sullo stato di temporanea incapacità lavorativa derivante da un intervento estetico per stabilire quando il lavoratore che si opera ha il diritto di essere indennizzato dall’Inps. Ma procediamo per ordine e vediamo, nel dettaglio, in quali casi l’Inps paga chi si assenta per sottoporsi alla chirurgia estetica.
Intervento estetico terapeutico
Se l’intervento estetico è effettuato per finalità terapeutiche, cioè per rimuovere problemi funzionali derivanti da un difetto estetico, l’assenza per l’operazione e per la convalescenza è indennizzata dall’Inps come malattia. Il lavoratore, però, deve conservare la documentazione che provi che l’intervento chirurgico sia stato effettuato per motivi apprezzabili dal punto di vista sanitario. Solo così può evitare contestazioni da parte del medico fiscale dell’Inps.
Intervento puramente estetico
Se l’intervento, invece, serve soltanto a migliorare il proprio aspetto, non è indennizzabile dall’Inps come malattia. In questo caso, se il medico curante ha comunque assegnato al lavoratore delle giornate di malattia per intervento e convalescenza, il medico fiscale dell’Inps contesterà, sulla base della certificazione esibita, l’esistenza di un vizio puramente estetico e l’assenza di finalità terapeutiche dell’operazione. La sede Inps competente notificherà dunque al datore di lavoro la non indennizzabilità dell’assenza per malattia e chiederà la restituzione dell’indennità di malattia eventualmente già erogata. L’assenza non può essere indennizzata come malattia nemmeno se l’intervento determina un’incapacità temporanea assoluta al lavoro specifico. Se l’operazione serve solo a migliorare l’aspetto estetico non sono quindi indennizzabili i giorni di ricovero ospedaliero, intervento chirurgico, degenza postoperatoria e convalescenza.
Difetto estetico che causa disagio o depressione
Se l’intervento effettuato dal lavoratore ha una finalità puramente estetica, ma serve a correggere un difetto fisico che causa al lavoratore un forti problemi psicologici, stress o depressione, l’Inps prevede che l’assenza per l’operazione e la convalescenza possano essere indennizzate come malattia. Tuttavia è necessario che la patologia psichiatrica generata dalla percezione negativa della propria immagine sia documentata da un apposito certificato medico che ne attesti l’esistenza e la gravità. In parole povere, secondo quanto chiarito dall’Inps, non basta affermare che un difetto estetico causi un disagio psicologico, ma bisogna che dal disagio derivi una patologia psichiatrica documentabile, come una sindrome ansioso-depressiva.
Operazione per rimediare a un intervento estetico malriuscito
L’ultimo caso in cui l’intervento estetico può essere indennizzato come malattia è quello in cui serva a rimediare a una precedente operazione riuscita male, quando insorgono complicazioni impreviste. Ad esempio, l’intervento può essere indennizzato come malattia se la precedente operazione causa complicanze come sanguinamenti, eventuale formazione di ematomi, infezioni con eventuali raccolte di pus, sieromi, rottura delle protesi, contratture capsulari, etc. Le complicazioni, infatti, interrompono il nesso causale iniziale, consentendo il riconoscimento della tutela assicurativa per malattia.
Fonte: www.laleggepertutti.it
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