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Enpapi, le ultime news

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Enpapi rinnova il bando per i trattamenti di assistenza 2018
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Ecco le comunicazioni provenienti dall’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica.

PROSSIMI INCONTRI (di Mario Schiavon)
Fornire gli strumenti utili per lo svolgimento della libera professione
infermieristica e approfondire la conoscenza degli aspetti previdenziali
ed assistenziali sono gli obiettivi principali degli incontri organizzati da
ENPAPI, dagli Ordini delle Professioni Infermieristiche e dalle Università.
Di seguito i prossimi incontri:
• Incontro organizzato dall’OPI di Palermo dal titolo “Libera Professione:
l’ENPAPI incontra gli iscritti” che si terrà il 27 giugno 2018, dalle ore
08.30 alle ore 13.30, presso l’Aula Multimediale Arnas Civico Palermo
– PALERMO.
• Incontro organizzato dall’OPI di Trapani dal titolo “Libera Professione:
l’ENPAPI incontra gli iscritti” che si terrà il 27 giugno 2018, dalle ore
15.30 alle ore 18.30, presso la sede dell’OPI in Via Convento San
Francesco di Paola 56 – ERICE CASA SANTA (TP).
• Incontro organizzato dall’OPI di Agrigento dal titolo “ENPAPI e OPI
Agrigento incontrano gli iscritti” che si terrà il 28 giugno 2018, dalle
ore 08.00 alle ore 18.35, presso il Grand Hotel Mosè, Viale Leonardo
Sciascia 47/A3 – VILLAGGIO MOSÈ (AG).
• Incontro organizzato dall’OPI di Siracusa dal titolo “Libera Professione:
il ruolo dell’ENPAPI” che si terrà il 29 giugno 2018, dalle ore 14.00 alle
ore 19.30, presso la sede dell’OPI in Via Torino, 125 – SIRACUSA.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE – RIDUZIONE PER L’ETÀ (di Sandro Tranquilli)
Per gli iscritti alla Gestione Principale ENPAPI il contributo minimo soggettivo
pari, per il 2018, ad euro 1.600,00 può essere ridotto del 50%, sulla base della
dichiarazione del professionista, fino al compimento del trentesimo anno di età.
Resta fermo l’obbligo di versare la contribuzione soggettiva dovuta in
percentuale del reddito professionale prodotto e comunicato per l’anno
di riferimento.
Per richiedere l’agevolazione contributiva è necessario presentare
apposita istanza:
• in sede di iscrizione, compilando la sezione dedicata presente nel
modulo “Domanda di iscrizione – libero professionista”;
• successivamente all’iscrizione, utilizzando il modulo predisposto
denominato “Domanda di riduzione/esonero della contribuzione”;
• a breve, direttamente dal proprio Cassetto previdenziale.
Gli Uffici dell’Ente, verificata la presenza del requisito, accolgono la
richiesta e comunicano al professionista la concessione dell’agevolazione
contributiva con nota resa disponibile nel Cassetto previdenziale.
La riduzione è valida fino al compimento del trentesimo anno di età senza
necessità di ulteriore istanza da parte del professionista.

L’INDENNITÀ DI MALATTIA (di Sandro Tranquilli)
È facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare l’erogazione, nei
limiti dei fondi disponibili, di un’indennità di malattia a favore degli iscritti
contribuenti all’Ente quando, a seguito di malattia o infortunio, si verifichi
l’interruzione forzata dell’attività professionale per un periodo pari o
superiore a 30 giorni. La prestazione può essere erogata per un massimo
di 180 giorni in relazione ad un medesimo evento; in ogni caso, non si può
usufruire dell’indennità di malattia per più di 180 giorni nel corso dell’anno
solare, anche con riferimento ad eventi diversi.
L’indennità di malattia può essere erogata, prescindendo dalla durata
della degenza, in caso di ricovero dell’iscritto contribuente presso strutture
ospedaliere pubbliche o private, se convenzionate con il SSN e in caso
di ricovero fuori del territorio nazionale, se l’intervento risulta comunque
coperto ed autorizzato dal SSN.
Possono beneficiare dell’indennità di malattia gli iscritti contribuenti alla
Gestione Principale ENPAPI, anche se svolgono contemporaneamente
attività di lavoro dipendente a tempo parziale, purché disposto con orario
inferiore o pari alla metà del tempo pieno.
L’indennità si calcola applicando le percentuali di seguito indicate
all’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo
relativo all’anno precedente la data in cui ha avuto inizio l’evento.
L’indennità giornaliera è pari a:
• 8% del suddetto importo, se nell’anno antecedente la data d’inizio
dell’evento, risulta iscritto per un periodo fino a quattro mesi;
• 12% del suddetto importo, se nell’anno antecedente la data d’inizio
dell’evento, risulta iscritto per un periodo da cinque ad otto mesi;
• 16% del suddetto importo, se nell’anno antecedente la data d’inizio
dell’evento, risulta iscritto per un periodo da nove a dodici mesi.
Nel caso di contestuale lavoro dipendente a tempo parziale, disposto
con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, l’indennità lorda
complessivamente calcolata sarà ridotta del 50%.
È causa di esclusione dal trattamento non aver maturato almeno un anno
di anzianità contributiva alla data di presentazione della domanda. Nel
corso dell’anno 2018 si può usufruire di una sola prestazione assistenziale
per malattia. La medesima prestazione non è cumulabile, nello stesso
anno solare, con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando, ad
eccezione del contributo per spese funebri.
La domanda, redatta su apposito modulo e sottoscritta dal richiedente
la prestazione, deve essere inviata all’Ente entro 180 giorni, decorrenti
dal giorno in cui è cessata la menomazione della capacità lavorativa,
comunque entro e non oltre il 31/12/2018.
Alla domanda inviata all’Ente devono allegarsi i seguenti documenti:
• copia del documento di identità;
• certificazione medica comprovante la patologia e la sospensione
dell’attività professionale;
• certificato di degenza;
• eventualmente, autorizzazione del SSN al ricovero presso strutture estere.
L’indennità viene erogata in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario
su conto corrente intestato al richiedente.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI – GESTIONE SEPARATA ENPAPI
(di Sandro Tranquilli)
I titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (e contratti
assimilati) e coloro che esercitano l’attività mediante prestazioni di lavoro
autonomo occasionale, obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata
ENPAPI, adempiono per mezzo dei committenti. L’invio della dichiarazione
dei compensi e il versamento dei contributi, infatti, è in capo all’azienda
committente, previa trattenuta della quota a carico del collaboratore in busta
paga o nel documento fiscale emesso.
Il committente, in qualità di responsabile degli adempimenti, deve effettuare
il versamento dell’intera contribuzione dovuta, comprensiva sia della quota
a carico del collaboratore (pari a 1/3 dell’aliquota IVS dovuta) sia della quota
a carico del committente (pari a 2/3 dell’aliquota IVS dovuta) entro il 16 del
mese successivo all’erogazione del compenso. In caso di regolarizzazione
tardiva, il committente, qualora non abbia effettuato per tempo le trattenute
contributive, deve recuperare la quota spettante al collaboratore direttamente
dallo stesso; il recupero attiene, infatti, al rapporto privato instaurato tra
committente e collaboratore.

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