24/12/2018 – La norma prevista dal comma 283 bis e seguenti del maxiemendamento approvato per la legge di Bilancio 2019 non riguarda infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia medica e assistenti sanitari, ma solo le professioni non regolamentate iscritte al multi albo che con la legge 3/2018 ha conglobato tutte le professioni sanitarie che finora non avevano albi
La norma prevista dal comma 283 bis e seguenti del maxiemendamento approvato per la legge di Bilancio 2019 non riguarda infermieri, infermieri pediatrici, ostetriche, tecnici di radiologia medica e assistenti sanitari, ma solo le professioni non regolamentate iscritte al multi albo dei tecnici di radiologia medica e delle professioni sanitarie, tecniche e della riabilitazione che con la legge 3/2018 ha conglobato tutte le professioni sanitarie che finora non avevano albi.
Il fatto che alcuni, impropriamente, utilizzino il titolo della legge 42/1999 per parlare delle professioni, è un errore che sta generando allarmi immotivati nelle professioni che già da anni hanno come presupposto per poter lavorare di essere iscritti all’albo professionale.
D’altra parte basterebbe leggere il comma 283 bis per capire che la norma riguarda solo “coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione” e non nelle altre professioni regolamentate.
E sarebbe stato sufficiente far caso alla relazione all’emendamento che sottolinea chiaramente che “nulla è cambiato per le professioni sanitarie di Infermiere, di Infermiere pediatrico, di Ostetrica, di Tecnico sanitario di radiologia medica e di Assistente sanitario”, motivando l’emendamento con la necessità dell’iscrizione all’albo, ai fini del relativo esercizio professionale anche per le altre professioni sanitarie, fatto da cui scaturisce la norma-
L’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo per le nuove categorie professionali ha rappresentato un grande traguardo nella lotta all’abusivismo, allo stesso tempo ha fatto emergere la situazione preoccupante in cui versano molti lavoratori che non possono iscriversi all’albo professionale.
E poiché presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private, sono impiegati operatori che non sono in possesso del titolo idoneo per l’esercizio delle attività sanitarie riservate alle Professioni Sanitarie secondo la legge 43/2006 che, quindi, non possono iscriversi al rispettivo albo professionale, si configurerebbe un esercizio abusivo della professione. Non solo, ma le stesse strutture sanitarie, presso cui operano, si troverebbero nella situazione di dover licenziare o collocare in altro ambito lavorativo i predetti lavoratori, con conseguenze negative anche sulla funzionalità dei servizi sanitari.
La Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri, estranea del tutto alla norma, lo ribadiamo, mette in guardia da facili sanatorie, ma è certa che l’Ordine a cui queste figure professionali potranno iscriversi in elenchi speciali saprà verificare e confermare o meno la loro professionalità.
Fonte: fnopi.it
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