Catanzaro, concorso per operatori socio-sanitari e infermieri, il Tar conferma la validità delle prove selettive
Il Tar ha rigettato il ricorso proposto da alcuni concorrenti rimasti esclusi dalla graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e tempo pieno, di trenta posti di Operatore Socio Sanitario – Categoria BS, livello iniziale – ruolo tecnico e infermieri, indetto dall’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, pubblicata il 21 febbraio 2019.
Soddisfazione è stata espressa ovviamente da chi aveva superato le prove selettive e che sostenevano la legittimità delle modalità del concorso.
I ricorrenti avevano impugnato la graduatoria ritenendo sostanzialmente che durante lo svolgimento delle prove erano state violate le garanzie di anonimato, trasparenza e legalità.
Il Tar, anche in accoglimento delle tesi dei difensori della Azienda Ospedaliera Ciaccio, che sostenevano la testi della piena regolarità del concorso svoltosi, ha ritenuto che:
- l’inserimento della scheda contenente i dati anagrafici del candidato in una distinta busta piccola posta all’interno di una busta grande, ove sono stati collocati i fogli delle risposte delle prove concorsuali, era stato adempimento idoneo a garantire l’anonimato del concorrente;
- in fase di correzione della prove scritte e delle prove pratiche non era prescritta dalla lex specialis la presenza di una rappresentanza di concorrenti contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti;
- la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati in costanza delle prove era espressione di potestà discrezionalità, come tale non suscettibile di vaglio giurisdizionale, se non a fronte di evidente illogicità o manifesta irragionevolezza, non ravvisabili tuttavia nella fattispecie;
- i verbali della procedura concorsuale avevano fornito una puntuale e dettagliata descrizione delle operazioni eseguite dalla Commissione esaminatrice e non evidenziavano alterazioni o illegittimità nello svolgimento della selezione pubblica;
- gli ulteriori assunti dei ricorrenti non erano supportati da idonei riscontri documentali.
Il ricorso dunque è stato rigettato per manifesta infondatezza.
Redazione NurseTimes
Fonte: calabria7.it
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