La delibera veneta sulla formazione delle Professioni Sanitarie per conseguire le Competenze Avanzate era stata definita “in contrasto con la normativa di legge nazionale”, perché, secondo Cimo, “consente che siano attribuite competenze avanzate al personale dipendente del SSN appartenente alle professioni sanitarie, mediante la frequenza a corsi organizzati dalla Regione”.
La Cimo aveva per questo deciso di impugnare al Tribunale Amministrativo Regionale la delibera.
Per la Cimo, al contrario, “la normativa di legge nazionale prevede le competenze avanzate solo per i laureati con diploma che abbiano conseguito, con frequenza ad appositi master perlomeno annuali, la qualifica di specialista ex art. 6, c. 1, lett. c) della medesima legge, la quale ne individua anche i contenuti mediante rimando ai decreti istitutivi dei predetti master”.
La delibera, inoltre, sottolineava la Cimo, “pare essere volutamente ambigua in ordine ai compiti da affidare a tali professionisti. Tali compiti potrebbero così sovrapporsi a quelli già previsti per la professione medica”.
Il sindacato dei medici sottolinea in proposito come sia “interesse della categoria e interesse comune della cura dei pazienti che tali funzioni siano attribuite a chi abbia avuto una adeguata formazione e che vi sia chiarezza sul loro contenuto nel rispetto del riparto delle rispettive competenze. I predetti corsi, inoltre, prevedono una attività formativa di 300 ore non paragonabile a quella impartita nei corsi universitari che si sviluppano su 1500 ore e sono al di fuori della formazione universitaria, e quindi invadendo la competenza statale nell’ambito della regolamentazione delle professioni, creano un percorso regionale che non avrebbe riconoscimento, in difetto di specifica normativa, nel resto del territorio nazionale”.
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