Più tempo per stabilizzare i precari, compresi quelli del personale professionale, tecnico e amministrativo.
Con un Documento del 15 febbraio 2018 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva formulato indicazioni per l’applicazione da parte delle Regioni e delle aziende ed enti del Ssn delle disposizioni di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”, anche alla luce degli indirizzi operativi in materia emanati dal ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione con circolari n. 3/2017 e n. 1/2018. Con tale documento si era voluto fornire un contributo utile alla definizione di criteri di priorità per orientare le scelte delle amministrazioni, anche al fine di una omogenea e coerente applicazione delle procedure di stabilizzazione.
Sulla materia è però nuovamente intervenuto il legislatore con le norme introdotte dall’articolo 1, commi 466 e 468 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) e dall’articolo 1 e 1 bis del D.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto Milleproroghe), convertito nella Legge 28 febbraio 2020, n. 8. Un’ulteriore disposizione è stata introdotta dall’articolo 2-bis, comma 2, secondo periodo del D.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n 27. Da ultimo la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.l. 19 maggio 2020, n. 34 ha introdotto all’interno di tale decreto l’articolo 4-bis. Per questo motivo la Conferenza delle Regioni del 10 settembre ha apporvato un ulteriore testo che, come nel documento del 15 febbraio 2018, fornisce una serie di “indicazioni volte a omogeneizzare, per quanto possibile, l’applicazione delle nuove disposizioni da parte delle Regioni e degli enti del Ssn”.
Ma qual è il senso del nuovo documento messo a punto dalle Regioni per dare il via alle procedure indicate nel Decreto Rilancio, sanando le posizioni lavorative dei precari Ssn? Più tempo (fino a fine 2020 e non solo a fine 2018 e 2019) per stabilizzare i precari. E la stabilizzazione non si riferisce più solo a medici, infermieri e personale sanitario, ma a tutto il personale dirigente e non dirigente del Ssn. Inoltre, per sanare la carenza di personale sanitario che durante la pandemia è risultata evidente, sono valide le procedure concorsuali indette fino a fine 2019 in generale per pubbliche amministrazioni. In questo rinvio gli enti del Ssn possono riservare il 50% dei posti disponibili al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altri rapporti di lavoro flessibile.
Le Regioni devono avere però predisposto il piano sui fabbisogni di personale previsto sempre dalla Legge 208/2015 che deve aver ricevuto valutazione positiva dal Tavolo di verifica degli adempimenti, promosso dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Lea, e del Tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del regolamento, previsto dal DM 70/2005 di revisione degli ospedali. Le modifiche apportate dal Decreto Rilancio, tuttavia, escludono la possibilità prima prevista di conteggiare nelle procedure di stabilizzazione per il triennio 2020-2022 per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, e nel biennio 2020-2021 per il restante personale i periodi di anzianità di servizio o contratto flessibile maturati oltre gli otto anni precedenti, che sarebbero stati invece conteggiabili, se posseduti al 31 dicembre 2017, senza le modifiche del Decreto Rilancio.
Le Regioni devono avere però predisposto il piano sui fabbisogni di personale previsto sempre dalla Legge 208/2015 che deve aver ricevuto valutazione positiva dal Tavolo di verifica degli adempimenti, promosso dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Lea, e del Tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del regolamento, previsto dal DM 70/2005 di revisione degli ospedali. Le modifiche apportate dal Decreto Rilancio, tuttavia, escludono la possibilità prima prevista di conteggiare nelle procedure di stabilizzazione per il triennio 2020-2022 per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, e nel biennio 2020-2021 per il restante personale i periodi di anzianità di servizio o contratto flessibile maturati oltre gli otto anni precedenti, che sarebbero stati invece conteggiabili, se posseduti al 31 dicembre 2017, senza le modifiche del ecreto Rilancio.
In allegato il testo integrale del documento che il presidente Stefano Bonaccini ha inviato a tutti i presidenti e assessori alla Salute delle Regioni e delle Province autonome, chiedendo di darne massima diffusione presso gli uffici competenti e presso aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
ALLEGATO: Documento Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Redazione Nurse Times
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