Buone notizie in arrivo per gli infermieri che hanno deciso di non vaccinarsi contro il Covid-19. Potranno continuare ad esercitare la professione ma non percepiranno lo stipendio.
Niente sospensione dal lavoro per chi non ha il green pass ma si resta senza stipendio. È questa la principale novità emersa nell’ultima modifica al dl per l’obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro, che ora è legge dopo la firma del presidente Sergio Mattarella e la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale. Il decreto è in vigore dalla mezzanotte di oggi ma l’obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro per i dipendenti pubblici e privati si applicherà dal 15 ottobre. Per i lavoratori che non si conformeranno non ci sarà nessuna sospensione: non potendo entrate al lavoro saranno solo considerati assenti ingiustificati e quindi senza stipendio ma conserveranno il diritto al posto di lavoro.https://9ef7b5086e67136578051cb1da518ebb.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html?n=0
Assenza ingiustificata se non si presenta il green pass
In pratica nel testo definitivo del decreto è stata cancellata la parte in cui veniva indicato che “a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della certificazione”. L’assenza ingiustificata per assenza del green pass e la relativa perdita dello stipendio fino a quando non ci si mette in regola però resta. Il decreto infatti recita ora che il lavoratore senza Green pass, sia pubblico che privato, è considerato “assente ingiustificato fino alla presentazione del certificato e, comunque, non oltre il 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. Allo stesso tempo, però dal primo giorno di assenza, “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”.
Green pass obbligatorio per magistrati ma non per gli avvocati
Tre le ultime novità del decreto per l’obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro quella o che impone il certificato verde per magistrati, non per avvocati e testimoni che si presentano in tribunale. Il testo finale infatti recita che c’è l’obbligo di green pass dal 15 ottobre al 31 dicembre per “i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie” che altrimenti “non possono accedere agli uffici giudiziari”. Sono esclusi invece dall’obbligo, invece, “avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo”.
Validità di un anno per i positivi dopo una o due dosi
Infine il dl green pass chiarisce anche un aspetto molto controverso, quello legato al certificato per i cittadini risultati positivi al Covid. Il decreto spiega infatti che ai cittadini risultati positivi al Covid “oltre il 14esimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, il Green pass ha validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione“.
Redazione Nurse Times
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