IL GIUDICE RICONOSCE L’ATTIVITA’ DI VESTIZIONE/SVESTIZIONE QUALE DIFFERENZA RETRIBUTIVA DOVUTA DALL’AZIENDA AL LAVORATORE
Importante risultato raggiunto dal Sindacato Nursing Up sul tanto dibattuto tema della c.d. vestizione/svestizione o cambio tuta.
Un notevole traguardo afferma il responsabile regionale Stefano Sisinni, cui si è giunti per le vie legali grazie al lavoro di squadra, visti gli infruttuosi confronti tra l’Azienda Ospedaliera di Cosenza ed il sindacato sul riconoscimento delle spettanze previste e disciplinate dal CCNL comparto sanità, art. 27, commi 11 e 12.
La ferma opposizione da parte dell’Azienda circa il riconoscimento di questa voce retributiva, inevitabilmente, ha spinto il Nursing Up ad agire per il riconoscimento del diritto nelle opportune sedi giudiziarie, con il patrocinio dell’avv. Andrea Baldino del foro di Cosenza.
La battaglia legale, iniziata con il deposito nell’ottobre 2021 di rituale ricorso al Giudice del Lavoro di Cosenza, è culminata con l’emissione della sentenza di accoglimento totale delle richieste in favore di due infermieri D.A. e G.M., ed il riconoscimento retributivo delle spettanze arretrate, a titolo di vestizione, che ammonta rispettivamente ad euro 3.399,63 e ad euro 2.943,36 somme rapportate ai giorni di effettiva presenza in servizio dei due lavoratori negli ultimi cinque anni.
Si legge nel corpo della Sentenza n. 1703/2022 del Tribunale di Cosenza, sez. Lavoro:
“Il ricorso è fondato e dev’essere accolto per le motivazioni che seguono. In punto di diritto in base a quanto statuito dall’art. 27, commi 11 e 12. L’attività di vestizione e svestizione dev’esser retribuita sia nel caso in cui la stessa sia eterodiretta dal datore di lavoro, sia nel caso in cui l’obbligo di vestire e svestire la divisa risulti imposto da esigenze di igiene e sicurezza pubblica.
E’, pertanto, smentita in punto di fatto la deduzione dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza secondo la quale l’orario di lavoro ricomprende, assorbendolo, il tempo necessario per le operazioni di vestizione/svestizione posto che tali operazioni sono compiute, rispettivamente, prima dell’inizio del turno di lavoro e dopo il completamento dello stesso.
Quindi, il tempo impiegato per l’esecuzione di tali operazioni, deve ritenersi strettamente funzionale all’esecuzione della prestazione lavorativa dei ricorrenti, integrando un’attività di corretto adempimento di un obbligo scaturito dal contratto di lavoro e come tale retribuito”.
Grande soddisfazione è stata espressa dai responsabili Nursing Up dell’AO di Cosenza Andrea De Cicco e Laura Scaglione che, insieme a tutto il gruppo dirigente aziendale, hanno lottato per il riconoscimento di questo sacrosanto diritto ai lavoratori della sanità.
Questo risultato, dicono gli stessi sindacalisti, non costituisce di certo un punto di arrivo per il Nursing Up – che ormai si sta affermando sempre più come forza sindacale autonoma ed incisiva – ma l’inizio delle battaglie intraprese per la tutela dei lavoratori.
Redazione NurseTimes
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