Il Tribunale di Lecce con sentenza n. 3462/2022 del 06-12-2022 si è espresso su un contenzioso avviato da una infermiera, dipendente ASL, adibita, costantemente, senza soluzione di continuità nonché prevalentemente allo svolgimento di mansioni inferiori rispetto a quelle del profilo professionale di appartenenza e, di fatto, corrispondenti a quelle del c.d. personale di supporto.
La ASL in questione, costituita in giudizio, replicava che le assegnazioni a mansioni inferiori fossero state eccezionali e di breve durata trattandosi solo di svolgimento occasionale e residuale rispetto ai compiti propri della qualifica.
Tali assunti sono stati smentiti dai testimoni escussi nel corso della causa.
Questi hanno concordemente confermato che praticamente in ogni turno (mattina, pomeriggio e notte), invece dei tre infermieri previsti ve n’erano quasi sempre due (tenuto conto delle frequenti assenze per ferie, malattie, permessi, ecc.) e che quasi sempre uno dei due doveva allontanarsi per accompagnare pazienti in sala operatoria o in un altro reparto (o, più raramente, in altro ospedale) per effettuare esami di varia natura,.
Per cui per buona parte del turno in reparto rimaneva un solo infermiere.
Hanno inoltre confermato che in reparto non erano presenti OSS e, pertanto, gli infermieri di turno dovevano supplire a tale mancanza.
Gli infermieri erano quindi chiamati a svolgere le mansioni di assistenza diretta ai pazienti (tra cui, a titolo esemplificativo: “pulire ambienti, arredi, attrezzature e materiale del reparto durante la notte; rifare letti ed effettuare il cambio della biancheria; svuotare le sacche delle urine (o relative a drenaggi di vario tipo; rispondere alle chiamate mediante campanello di pazienti (e familiari in visita) concernenti esigenze c.d. igienicodomestiche-alberghiere dei ricoverati; effettuare l’assistenza alla deambulazione, alla mobilitazione, al posizionamento nel letto, alle cure igieniche e alle funzioni fisiologiche dei pazienti; sollevare i pazienti non autonomi;
effettuare la tricotomia pre-operatoria (ovvero la rimozione di peli o capelli dal sito di incisione) e lavaggio del paziente; accendere o spegnere la luce della stanza; alzare e abbassare lo schienale del letto secondo le legittime esigenze del paziente; allestire i carrelli per la igiene personale dei pazienti; distribuire i pasti; aprire o chiudere le finestre della stanza; assistere i pazienti non autonomi alla consumazione dei pasti; aprire la bottiglia, riempire il bicchiere e porgerlo agli allettati (ovvero aiutarli a bere); aiutare il paziente non autonomo a prendere, riporre o rispondere al telefono; accendere, spegnere o cambiare canale del televisore; riassettare il comodino del paziente; chiudere i cartoni contenenti rifiuti speciali”).
Tanto veniva confermato anche dalla caposala del reparto e persino dal primario.
Ad avviso del giudicante, dunque le mansioni in concreto svolte dalla ricorrente, esaminate in modo complessivo, rientravano in quelle proprie della qualifica di infermiere generico (cat. C), il quale, “svolge la seguente attività:
A) assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell’ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria;
B) raccolta degli escreti;
C) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi;
D) bagni terapeutici e medicati, frizioni;
E) medicazioni semplici e bendaggi;
F) pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario;
G) rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro;
H) somministrazione dei medicinali prescritti;
I) iniezioni ipodermiche ed intramuscolari;
L) sorveglianza di fleboclisi;
M) respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno;
N) manovre emostatiche di emergenza”
precisando che, in base al D.P.R. 225/74,
“L’infermiere generico coadiuva l’infermiere professionale in tutte le sue attività e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni: assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell’ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria; pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario; sorveglianza di fleboclisi; massaggio cardiaco esterno e manovre emostatiche di emergenza”.
Ha ritenuto, infine, di accogliere la domanda di risarcimento del danno subito dalla ricorrente per effetto della dequalificazione professionale e, ai fini della quantificazione, ha ritenuto congruo applicare il parametro indicato dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 2587/2022, sulla base della notevole durata del demansionamento, della gravità dello stesso e, per altro verso, del contemporaneo svolgimento delle mansioni previste dalla categoria di appartenenza che ha significativamente attenuato l’incidenza negativa sulla capacità professionale decidendo per il 15% dell’ultima retribuzione.
Redazione NurseTimes
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