Il Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto ha condannato l’Azienda a erogare i buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, a far tempo dalla data della domanda, come modalità sostitutiva del diritto a usufruire della mensa.
Il diritto del personale turnista a usufruire della mensa non decade in caso di impossibilità a farlo valere per la particolare strutturazione dell’orario di lavoro e per l’esigenza di continuità della prestazione lavorativa. Al contrario, lo stesso diritto va garantito con modalità sostitutive, ossia attraverso i buoni pasto. Lo ha stabilito il Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto (Messina), Sez. lavoro, con sentenza 15/02/2023, n. 127.
La pronuncia ha accolto il ricorso di una dipendente dell’Asp Messina che lamentava la mancata erogazione dei buoni pasto nonostante l’orario di lavoro superasse le sei ore, come previsto dal Contratto collettivo vigente. Pertanto ha condannato l’Asp al pagamento in favore della ricorrente di 3.547,67 euro, a titolo di risarcimento del danno, oltre che degli interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Si ribadisce così che il diritto alla fruizione dei buoni pasto ha natura assistenziale, e non retributiva, ed è finalizzato a conciliare le esigenze di servizio con quelle quotidiane del lavoratore.
Inoltre il diritto alla pausa pranzo è previsto per i lavoratori che superano le sei ore di lavoro giornaliero (art. 8 del D.lgs. n. 66 del 2003): “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
E ancora: “Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”.
La previsione contrattuale di cui all’articolo 27 del Ccnl 2016-2018, che espressamente elimina la possibilità per il dipendente in turno di effettuare una pausa di 30 minuti, va quindi coordinata con la norma sopra citata, nel senso che, fermo restando l’obbligo di legge alla pausa e il diritto contrattuale alla mensa per tutti i lavoratori dipendenti, il datore di lavoro deve attivarsi per garantire l’esercizio del diritto con modalità sostitutive (buoni pasto).
Redazione Nurse Times
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