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La posizione di garanzia dell’infermiere

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La posizione di garanzia dell'infermiere
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L’infermiere ha una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente, del tutto autonoma rispetto a quella del medico. Il fondamento di tale funzione di garanzia si ravvisa nell’autonoma professionalità dell’infermiere, quale soggetto che svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente (Cass. pen, sez. IV, 2 gennaio 2018, n. 5).

Cos’è la posizione di garanzia? Le prime fonti normative volte ad affermare un’autonomia di ruolo in capo alla figura dell’infermiere sono state il D.M. 14 settembre 1994 n. 42, la Legge 26.02.1999 n. 42, ma soprattutto la Legge 10 agosto 2000 n. 251.

La Legge n. 251 del 2000, all’art. 1 recita: ”Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza”.

La prima sentenza della Cassazione che riconosce la posizione di garanzia degli infermieri, come professionisti autonomi, nei confronti dei pazienti, è la n. 9638/2000, che confermava la condanna per omicidio colposo, inflitta a tre infermieri del Pronto soccorso del Policlinico di Bari. Questi ultimi, per non avvisare con il citofono il medico internista (come era stato loro detto di fare dal medico di guardia), avevano lasciato senza cure né assistenza un marinaio di leva, che era morto su una sedia a rotelle. Gli infermieri, che invece di avvisare i medici si erano limitati a passarsi le consegne, sono stati chiamati tutti a rispondere della morte del paziente, della cui salute erano garanti al pari dei medici.

La posizione di garanzia deriva dal comportamento omissivo, previsto dal secondo comma dell’articolo 40 del Codice penale, che recita testualmente: “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Si tratta quindi di individuare le fonti dell’obbligo giuridico di impedire l’evento.

In sintesi l’obbligo di garanzia può essere definito come “l’obbligo giuridico che grava su specifiche categorie di soggetti previamente forniti degli adeguati poteri giuridici, di impedire eventi offensivi di beni altrui, affidati alla loro tutela per l’incapacità die titolari di adeguatamente proteggerli”. In questi casi si equipara il non impedire al causare, al fine di riequilibrare una situazione di svantaggio.

Il professionista che “prende in carico” un paziente – o una pluralità di pazienti – è tenuto a preservarne l’integrità attraverso la posizione di garanzia. La presa in carico determina quindi un insieme di attività e di controlli da porre in essere singolarmente e in équipe. Il contenuto della presa in carico cambia da professione a professione, da specialità a specialità, dalla composizione dell’équipe multidisciplinare e dal setting di cura (ospedale o territorio).

Le posizioni di garanzia possono essere inquadrate in due tipi fondamentali:

  • Posizione di protezione, ha lo scopo di preservare “determinati beni giuridici” da tutti i pericoli che possono minacciarne l’integrità.
  • Posizione di controllo, che ha scopo di neutralizzare le fonti di pericolo che possono minacciarne l’integrità di tutti i beni giuridici che possono risultare minacciati.

Il personale sanitario le assume entrambe: la prima per preservarne la salute, la seconda per evitarne la minaccia alla salute. I professionisti sanitari hanno precisi obblighi di protezione e controllo, una volta che hanno preso in carico il paziente, indipendentemente dalle sottili distinzioni di competenze che possono essere ricondotte all’organizzazione interna o a una mera interpretazione letterale dei loro compiti.

Posizione di garanzia in equipe

La posizione di garanzia, all’interno dell’equipe, la assumono tutti i professionisti che operano sincronicamente e diacronicamente. Conseguenza della posizione di garanzia in équipe, come elaborato dalla giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione, è che in caso di cooperazione multidisciplinare e multiprofessionale, “ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare (nei limiti in cui sia da lui conoscibile e valutabile) l’attività precedente e contestuale di altro collega e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errore altrui (laddove, ovviamente, ne abbia le capacità)”.

Caratteristiche della pozione di garanzia

La posizione di garanzia permane nel tempo anche dopo la fine del turno di lavoro (Corte di Cassazione, IV sezione penale, sentenza 12 novembre 2010, n. 119 – dep. 2011), laddove il professionista responsabile dell’atto non si sia attivato nella soluzione dei problemi. In questi casi gli errori causali dell’affidante la posizione di garanzia – es. il medico smontante dal servizio – e dell’affidato – medico subentrante – ne fanno condividere la responsabilità a meno che possa affermarsi l’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta (e quindi dell’operato del medico subentrato).

La posizione di garanzia viene meno solo quando viene “trasmessa” ad altri professionisti e si pone quindi il problema della responsabilità in caso di successione della stessa posizione. In questo caso il professionista “perde” la posizione di garanzia solo laddove sia un altro ad assumerla. Per evitare vuoti di tutela, si “impone un passaggio di consegne efficiente e informato ed il garante successivo deve essere posto in condizione di intervenire. Solo quando questo obbligo di informazione sia stato assolto correttamente, il garante originario potrà invocare, in caso di evento infausto, il principio di affidamento, avendo dismesso correttamente i propri doveri”.

Il passaggio di consegne diventa quindi lo strumento professionale e organizzativo che permette la successione corretta della posizione di garanzia. Le consegne possono avere per oggetto un solo paziente o una sola situazione clinica, oppure anche un intero reparto.

Da Aspetti giuridici della professione infermieristica (Luca Benci)

Redazione Nurse Times

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