In una risposta ad una richiesta di chiarimenti avanzata da una Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSA), l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) ha gettato luce su una questione spinosa riguardante i giorni di ferie per i dipendenti impegnati in turni notturni.
La controversia ha avuto origine da un dipendente turnista, assegnatario di 32 giorni di ferie e 4 giorni di riposo ex Legge n. 937/77, per un totale di 36 giorni all’anno. Questo dipendente desiderava richiedere un giorno di ferie quando era programmato per il turno notturno, generando confusione in seguito all’applicazione del messaggio INPS n. 3114 del 7.8.2018.
Il messaggio INPS stabiliva che il permesso mensile retribuito, regolamentato dall’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, poteva essere fruito “a giornata”, indipendentemente dalla struttura della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana. Tale principio estendeva la sua validità anche al lavoro notturno, affermando che il permesso preso durante l’intero turno notturno andava considerato come un solo giorno, anche se si svolgeva su due giorni solari.
Tuttavia, ARAN ha precisato che questa interpretazione non si applica agli enti del comparto, soprattutto per quanto riguarda ferie e congedo straordinario retribuito di cui all’articolo 42-bis del Dlgs 151/2001. Pertanto, il dipendente turnista dovrà gestire la richiesta di un giorno di ferie quando programmato per il turno notturno seguendo le regole specifiche del settore pubblico.
Questa chiarezza da parte di ARAN riveste particolare importanza per tutti i dipendenti del settore pubblico che lavorano su turni notturni, delineando le linee guida da seguire per la pianificazione e la richiesta di ferie in accordo con le normative specifiche del comparto.
Redazione NurseTimes
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