Una recente sentenza del Tribunale ordinario di Modena stabilisce il diritto a un indennizzo finanziario sostitutivo.
Le ferie sono un diritto a cui nessun operatore sanitario dovrebbe rinunciare, e l’azienda deve assicurarsi, attivamente e in piena trasparenza, che ogni operatore ne fruisca effettivamente, mettendolo nelle migliori condizioni per farlo. Questi sono alcuni dei principi comunitari, ribaditi più volte dalla Corte di giustizia europea, che hanno ispirato la sentenza recentemente emessa dal Tribunale ordinario di Modena a favore di un medico che, in tanti anni di lavoro, ha accumulato un numero straordinario di ferie maturate e non godute.
Il giudice ha stabilito che il medico ha diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva, aprendo così alla possibilità per altri operatori sanitari di essere risarciti. Una sentenza dalle implicazioni importanti, ottenuta grazie all’impegno del network legale Consulcesi & Partners, che in una nota ricorda come siano 5 milioni i giorni di ferie accumulate negli anni e ancora non godute da medici e dirigenti sanitari del Ssn.
Tra le cause dichiarate figurano le difficoltà nell’organizzazione dei servizi e il calo progressivo delle dotazioni organiche, iniziato dal 2009. Ciò risulta dai dati che Anaao Assomed, l’Associazione dei medici dirigenti, ha diffuso attraverso un recente rapporto. Se si unisce l’area medica e quella chirurgica, viene fuori che il 73% degli intervistati ha fra 30 e oltre 120 giorni di ferie non godute.
“Questa nuova sentenza conferma con forza che le ferie retribuite non godute dal medico non sono definitivamente perse – sottolineano i legali C&P -. Anzi, i medici possono legittimamente reclamare il risarcimento del danno patito, ovvero, in certi casi, il pagamento di un indennizzo finanziario sostitutivo”.
Neanche l’emergenza Covid può annullare questo diritto. “L’azienda sanitaria – ribadiscono i legali – ha il dovere di organizzare al meglio le turnistiche di lavoro, vigilando perché tutti possano concretamente e pienamente godere delle ferie maturate, avvisando i lavoratori delle modalità di utilizzo e dei rischi connessi alla mancata fruizione. Il problema delle ferie non godute non è certo nuovo, ma esistente già prima della pandemia Covid. Da un punto di vista legale, se il medico non riesce a godere delle ferie per impedimenti che non dipendono dalla sua volontà, ma dal datore di lavoro, ha diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva”.
Per ricorrere alle vie legali la finestra temporale è più ampia di quanto previsto. “La prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, e non dall’anno a cui competono i giorni di ferie non goduti”, specifica la sentenza. Le aziende sanitarie convenute hanno scelto la strada della transazione, riconoscendo ai sanitari ricorrenti un consistente importo economico, con conseguenti riflessi favorevoli anche sui futuri compensi previdenziali.
Redazione Nurse Times
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