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Andreula: sentenza cassazione e quota annuale albo IPASVI

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In seguito alla sentenza della Corte di Cassazione sezione lavoro n. 7776 del 16 aprile 2015 riguardante un contenzioso tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e un dipendente dello stesso Ente, inquadrato nel ruolo di dirigente professionale legale, sono emersi diversi dibattiti nella comunità infermieristica. Il presidente del collegio IPASVI BARI Saverio Andreula attraverso un comunicato pubblicato sul sito www.ipasvibari.it esprime la posizione assunta dal collegio Ipasvi di Bari con un unico obiettivo: fare chiarezza.

Vi proponiamo di seguito il comunicato:

La Suprema Corte ha ritenuto fondata in diritto la domanda proposta dal dirigente professionale legale, finalizzata a ottenere il rimborso di quanto versato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli come tassa per l’iscrizione nell’elenco (SPECIALE) annesso all’Albo di appartenenza e riguardante gli AVVOCATI degli Enti pubblici.

La Corte, pronunciandosi sul ricorso, ha tra l’altro enunciato il principio che segue, oggetto di numerose valutazioni di merito in via di approfondimento, per le eventuali implicazioni a beneficio degli iscritti ai Collegi IPASVI: “Il pagamento della tassa annuale d’iscrizione all’elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati, per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale devono gravare sull’Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall’avvocato dipendente deve essere rimborsato dall’Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell’esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell’art.1719 c.c., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico, fornendo i mezzi patrimoniali necessari”.

Il presidente Andreula ribadisce che: “le sentenze vincolano solo i soggetti che sono stati parte nella causa, risulta evidente che l’enunciazione di cui sopra è da ritenere cautamente una base per un eventuale ottenimento dello stesso diritto per i professionisti infermieri dipendenti pubblici.”

Concludendo, il presidente del collegio IPASVI BARI osserva che sull’argomento, si stanno sviluppando dibattiti in ogni dove, a volte pretestuosi e infondati poiché mirano a sfruttare il dispositivo della Corte Costituzionale creando “ attese economiche” che vanno molto al di là delle giuste valutazioni economiche che deriverebbero dall’applicazione anche per gli Infermieri pubblici dipendenti della sentenza.

A ogni buon fine, il Collegio IPASVI di Bari, nell’ambito della sua attività amministrativa ha predisposto, per gli interessati, una certificazione che riporta il costo dell’iscrizione sostenuto sia per l’anno corrente sia per i cinque anni pregressi.

In allegato la Sentenza della Cassazione n. 7776 del 16 aprile 2015

Savino Petruzzelli

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