Ecco cosa dice la normativa vigente in merito ai permessi lavorativi.
I permessi lavorativi (ROL), stabiliti nel CCNL, sono un diritto al quale il lavoratore “non può rinunciare” (articolo 36 Costituzione). Capita spesso che il lavoratore non riesce a esaurire i ROL. La normativa in questi casi prevede la monetizzazione in busta paga entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione. I permessi ROL non goduti sono interamente a carico del datore di lavoro. La normativa si differenzia tra permessi e ferie non godute.
Maturazione dei permessi ROL
In base al contratto di lavoro, ogni lavoro matura ogni mese in busta paga un numero di ore di permesso – ROL, da utilizzare in base alle proprie esigenze. La norma stabilisce che i ROL, devono essere goduti dal lavoratore entro l’anno in cui sono stati maturati. Nel caso il lavoratore non riesca ad utilizzare tutte le ore di permesso, entro il 30 giugno dell’anno di maturazione, ha diritto al pagamento in busta paga dal datore di lavoro. A differenza delle ferie, che sono irrinunciabili e vengono pagate solo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.
I permessi ROL (riduzione orario di lavoro) sono retribuiti e il dipendente può usufruirne per astenersi dall’attività lavorativa, in presenza di motivazioni valide. Il riconoscimento varia in base al contratto CCNL di appartenenza e in base alle mansioni svolte. Facciamo riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro per dipendenti da aziende industriali metalmeccaniche.
TITOLO XV: Riposo settimanale, festività, ferie, permessi
Art. 83 (Riposo settimanale): Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia. Il giorno di riposo, generalmente, coincide con la domenica, ma può cadere anche in giorno diverso in caso di lavorazioni continue o esigenze tecniche, i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, la compilazione dell’inventario e del bilancio annuale, solo per gli impiegati.
Art. 84 (Festività nazionali): Le festività che dovranno essere retribuite sono le seguenti:
25 aprile – Ricorrenza della Liberazione
1 maggio – Festa del lavoro
2 giugno – Festa della Repubblica
Festività infrasettimanali:
1 gennaio – Capodanno
6 gennaio – Epifania
Il giorno del lunedì dopo Pasqua
15 agosto – Festa dell’Assunzione
1 novembre – Ognissanti
8 dicembre – Immacolata Concezione
25 dicembre – Natale
26 dicembre – Santo Stefano
La solennità del Santo Patrono del Comune dove ha sede l’impresa
Le ore di lavoro prestate, nei giorni festivi sopraindicati, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo. Le giornate del 29 giugno, Santi Pietro e Paolo, del 2 novembre, Commemorazione dei Morti, e del 4 novembre, Anniversario della Vittoria, saranno retribuite come festive.
Art. 85 (Ferie): Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giornate. Le ferie sono irrinunciabili.
Le ferie non potranno essere frazionate in più di tre periodi. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore durante il periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese sostenute. Le ferie non potranno avere inizio né di domenica, né di giorno antecedente la domenica, né tanto meno nel giorno festivo e in quello antecedente il giorno festivo ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. In caso di licenziamento o dimissioni spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto per quanti sono stati i mesi di effettivo servizio prestato nell’anno.
Art. 86 (Permessi): durante l’orario di lavoro il lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza giustificato motivo e non potrà uscire dall’azienda senza essere autorizzato.
Su richiesta, saranno concessi, compatibilmente con le esigenze aziendali, permessi da usufruirsi in blocchi da 4 o da 8 ore, riparametrate per i part-time, sino ad un massimo di 72 ore annue, comprese delle 32 ore annue di ex festività. Le ore di permesso non godute non saranno pagabili ne usufruibili nell’anno successivo. Per ciò che concerne i permessi parentali si fa riferimento alla normativa di legge vigente.
Disciplina contributiva
L’INPS con la circolare 92/2011, ha pubblicato la disciplina della normativa da seguire. Nella circolare si evince che il termine di godimento dei permessi, può essere disciplinato e fissato da clausole contrattuali di livello nazionale nonché da parte della contrattazione collettiva aziendale, o direttamente dalle parti, nell’ambito della loro autonomia negoziale. Nel caso in cui il lavoratore, entro l’arco temporale stabilito, non riesca a goderli, generalmente è prevista la possibilità che gli venga erogata una indennità sostitutiva, calcolata in base alla retribuzione corrisposta alla scadenza del termine stabilito per la fruizione. Ai fini del versamento, i datori di lavoro dovranno sommare l’importo corrispondente al compenso per ROL e/o ex Festività non godute alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza. (circolare Inps 92/2011).
Conclusione
È opportuno verificare il contratto di appartenenza: i permessi ROL possono essere diversi in base al contratto e alla mansione svolta. La differenza della busta paga potrebbe essere anche dovuta a un cambio di contratto collettivo, che però non può essere fatto se non con l’autorizzazione dei singoli dipendenti. Comunque i permessi non goduti, se il contratto non stabilisce diversamente, devono essere pagati entro l’anno in cui sono stati maturati. Le nuove sanzioni del Collegato Lavoro al datore che non rispetta la normativa di lavoro introducono un sistema progressivo: le sanzioni aumentano se le violazioni riguardano più lavoratori e se sono ripetute nel tempo.
Redazione Nurse Times
Fonte: www.investireoggi.it
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