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Legge Gelli: nessuna copertura assicurativa per l’infermiere non in regola con i crediti ECM del triennio precedente

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Legge Gelli: nessuna copertura assicurativa per l’infermiere non in regola con i crediti ECM del triennio precedente 1
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L’infermiere che non dovesse essere in regola con il piano di crediti ECM potrebbe trovarsi privo di copertura assicurativa. L’adempimento del debito formativo previsto per il triennio rappresenta una responsabilità extracontrattuale.


La compagnia assicurativa potrebbe dunque esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato.


Questo è quanto previsto dal 
regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche private e per gli esercenti le professioni sanitarie”. 


Tale provvedimento applica una disposizione della cosiddetta “legge Gelli”, introdotta nel 2017, all’articolo 10 comma 6. Tale normativa prevede la determinazione dei requisiti minimi delle polizze da parte del Mise, entro 120 giorni dall’entrata in vigore.


Il decreto definisce l’oggetto della garanzia specificando quanto segue: 


“il diritto di rivalsa dell’assicuratore può essere esercitato nei confronti dell’assicurato qualora l’esercente la professione non abbia regolarmente assolto all’obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina per il triennio formativo precedente la data del fatto generatore di responsabilità”.


In parole povere, qualora il professionista non sia in regola con gli obblighi formativi e di aggiornamento Ecm, l’assicuratore potrà rivalersi per il risarcimento del danno direttamente sul lavoratore. Quest’ultimo risulterà pertanto sprovvisto di copertura assicurativa garantita da terzi trovandosi pertanto costretto a provvedere personalmente al risarcimento.


A fornire maggiori particolare è il sito “responsabilecivile.it”, che specifica quanto segue:


«La garanzia assicurativa sarà “claims made” e dovrà contemplare un periodo di “ultrattività” per coprire i casi di cessazione definitiva dell’attività dell’esercente. Sarà valida per i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività e potrà essere estesa anche agli eredi, senza la possibilità di prevedere una clausola di disdetta. 


L’assicuratore potrà recedere esclusivamente in caso di condotta gravemente colposa reiterata dal professionista accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento del danno.Il decreto disciplina poi la gestione del rischio stabilendo che ogni struttura dovrà istituire, senza costi per la finanza pubblica, una funzione di valutazione dei sinistri in grado di “valutare sul piano medico-legale, nonché clinico e giuridico, la pertinenza e la fondatezza delle richieste indirizzate alla struttura”. Tale funzione dovrà guidare la struttura nell’inserimento delle corrette poste in bilancio.»

Simone Gussoni

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