Il tribunale ha accolto il ricorso presentato da un’infermiera contro l’Usl 6 e l’Ordine delle professioni infermieristiche di Padova per la sospensione dovuta alla mancata adesione all’obbligo vaccinale contro il Covid.
Infermiera vittoriosa contro l’Usl 6 e l’Ordine delle professioni infermieristiche di Padova
Un importante verdetto è stato raggiunto dal tribunale nella recente controversia legale che coinvolge un’infermiera e l’UsI 6. L’infermiera, impiegata presso un’azienda sociosanitaria, aveva subito una sospensione a causa della sua mancata adesione all’obbligo vaccinale contro il Covid, introdotto dal decreto legge 44 del primo aprile 2021. Una vittoria significativa per l’infermiera sospesa che però non riflette la ratio della legge che ha permesso di salvare vite umane dal Covid-19.
Il tribunale ha accolto il ricorso promosso dall’infermiera contro l’Usl 6 e l’Ordine delle professioni infermieristiche di Padova, riconoscendo la validità delle sue argomentazioni. La decisione del tribunale ha portato all’annullamento della sospensione inflitta all’infermiera per la mancata adesione all’obbligo vaccinale.
Ma non è tutto.
L’azienda è stata anche condannata a risarcire l’infermiera per gli stipendi non corrisposti durante il periodo di sospensione. La sospensione era stata avviata il 6 aprile 2022, e l’infermiera ha ottenuto il riconoscimento delle retribuzioni dovute per il periodo di inattività forzata. Il tribunale ha stabilito che l’azienda dovrà corrisponderle le retribuzioni arretrate, oltre a una somma aggiuntiva di 1.580 euro a titolo risarcitorio.
Questa sentenza rappresenta un importante precedente legale e solleva questioni significative riguardo alle sospensioni in caso di mancata adesione agli obblighi vaccinali. La decisione del tribunale potrebbe avere implicazioni per altre situazioni simili in futuro, contribuendo a delineare i diritti e le responsabilità dei dipendenti nel contesto della pandemia di Covid-19.
Redazione NurseTimes
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