Il Decreto del presidente della Repubblica che recepisce l’accordo Stato-Regioni del novembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
E’ stato pubblicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del presidente della Repubblica (vedi allegato) che, recependo l’accordo Stato-Regioni del novembre 2020, riconosce l’osteopatia come professione sanitaria. Vediamo nel dettaglio cosa prevede l’accordo recepito.
L’articolo 1 definisce l’osteopata quale professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell’iscrizione all’albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell’ambito dell’apparato muscolo-scheletrico.
L’articolo 2 spiega che l’osteopata opera con le seguenti modalità:
a) pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalità di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico;
b) esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente;
c) valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l’appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il paziente, con eventuali caregiver e/o con altri professionisti sanitari;
d) al fine di prevenire alterazioni dell’apparato muscolo scheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività; educa il paziente nelle abilità di autogestione dell’organismo e ne pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti; a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano.
L’articolo 3 definisce il contesto operativo, precisando che l’osteopata svolge attività professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e di consulenza, nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenza o libero-professionale.
L’articolo 4 spiega come, con un successivo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, saranno individuati i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in Osteopatia, il cui ordinamento didattico è definito con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il ministro della Salute.
ALLEGATO: Decreto del presidente della Repubblica
Redazione Nurse Times
Sta funzionando pressoché nella totalità dei casi fin qui trattati, senza effetti collaterali significativi. E'…
La premier Giorgia Meloni, ospite di Mario Giordano su Rete4, ha ribadito l'impegno del governo…
È stato presentato a Roma il 21° Rapporto Ospedali&Salute “Reinventiamo il Servizio Sanitario. Come evitare la…
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Franciacorta di Chiari. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura…
“Non faccio battaglie sul contratto della medicina genera, ma pretendo che lavorino un certo numero…
Le reti tempo-dipendenti all'interno degli ospedali, vale a dire le strutture che devono occuparsi dei…
Leave a Comment