La nomina degli infermieri coordinatori in Puglia: il caso dell’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte

Accade che, … il Dirigente Medico della U.O. Gastroenterologia 2 dell’IRCCS “Saverio de Bellis”, con il bene placido del Direttore Sanitario e Direttore Generale dell’Ospedale, in spregio alle norme che disciplinano il CCNL del comparto sanitario sugli incarichi e delle norme del pubblico impiego sulle modalità di conferimento di incarichi fiduciari di mansioni superiori

La “Cabala” dell’IRCCS “de Bellis” in Puglia, per l’Infermiere Coordinatore…

Incredibile, ma vero! Siamo sorpresi dalla lettura di un nutrito carteggio arricchito da testimonianze e circostanziate deduzioni di contesto, che viene posto alla nostra attenzione, riferito a  provvedimenti, che definire “eccentrici” è un eufemismo, adottati da un IRCCS pugliese che rinominiamo “De BALLIS”, riguardante le modalità di nomina di Infermieri …“referenti coordinatori”.

Accade che, … il Dirigente Medico della U.O. Gastroenterologia 2 dell’IRCCS “Saverio de Bellis”, con il beneplacito del Direttore Sanitario e Direttore Generale dell’Ospedale, in spregio alle norme che disciplinano il CCNL del comparto sanitario sugli incarichi e delle norme del pubblico impiego sulle modalità di conferimento di incarichi fiduciari di mansioni superiori, approfitta di un periodo di assenza dell’Infermiera coordinatrice della propria U.O. e si diletta a nominare/designare il suo sostituto, utilizzando l’inedito metodo del sorteggio con il gioco delle tre carte.

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E’ datata 18 febbraio c.a. la nota del Dirigente Medico della U.O. Gastroenterologia 2 dell’IRCCS “Saverio de Bellis”, Renato Cuppone che “abusando del proprio potere” decide tempi e modalità di nomina e sostituzione della coordinatrice infermieristica in scadenza di rapporto di lavoro.

Reca la data del 19 febbraio la nota con cui il Dott. R. Cuppone, conferisce, si legge nella nota:  “Incarico di sostituzione del coordinatore dell’U.O.C. di Gastroenterologia”  all’Infermiera (A. De. L.) per un periodo di tre mesi, notificando il proprio illegittimo provvedimento di nomina al Direttore Generale e al Direttore Sanitario.

Comprendiamo l’ignoranza (ingiustificata) del Dott. Cuppone Renato che non ha titolo a conferire incarichi di questa natura.

Non comprendiamo il silenzio/assenso del Dott. Stallone DG dell’IRCCS e del Dott. Di Paola D.S. dell’IRCCS.

In sostanza Il Dott. Cuppone Renato, e per esso il DG e il DS del’IRCCS (in forza del loro silenzio) conferiscono illegittimamente alla Inf. A. De. L. in modo prevalente, sotto il  profilo qualitativo, quantitativo e temporale (tre mesi), i compiti propri delle prestazioni professionali rese dalla Infermiera Coordinatrice assente temporaneamente; eludendo altresì l’attribuzione dei maggiori oneri spettanti ai dipendenti cui può essere attribuita la mansione superiore e ponendo la dipendente incaricata di pretendere legalmente il corrispettivo economico.

Il D.G. Stallone, diversamente dal novello D.S. De Paola, con il suo ricco curriculum ed esperienza non può non sapere delle fonti giuridiche e contrattuali che regolano e disciplinano il conferimento di incarichi nella fattispecie determinata dal Dott. Cuppone con la improvvida sua illegittima determinazione.

A seguire riportiamo le norme di riferimento:

  • il vigente CCNL del 21 maggio 2018,  che demanda alla definizione di un regolamento aziendale che definisce nello specifico:    
    • a) L’individuazione degli incarichi di funzione e le relative tipologie;
    • b) Le procedure per la sua istituzione;
    • c) La graduazione degli incarichi e connessa indennità di funzione;
    • d) I requisiti di accesso e le modalità di conferimento degli incarichi;
    • e) La procedura di valutazione, rinnovo e revoca.

Il CCNL vigente determina per la Funzione di Coordinamento: ricompresa all’interno del sistema degli incarichi il possesso di specifici requisiti di accesso, ovvero:

  • appartenenza categoria D;
  • cinque anni di esperienza in categoria D;
  • per la sola funzione di coordinamento possesso master legge 43/2006;

Nell’eventualità ciò non bastasse, riportiamo alcuni elementi descrittivi che i protagonisti della “Cabala” non possono non sapere: 

Art. 52 Testo Unico del Pubblico Impiego TUPI D.lgs n. 165/2001 (Disciplina delle mansioni).  

  1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato  assunto …. ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia  successivamente  acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’art.  35,  comma 1, lettera a). …..
  2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a  mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
    1. nel  caso  di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
    2. nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla  conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
    3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ….l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 
    4. … per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.
    5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del  lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il  dirigente che ha  disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
    6. …, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici  nell’inquadramento professionale del  lavoratore».

Art. 23 D.lgs n. 150/2009 e legge n. 15/09 (riforma “Brunetta”), che intervengono anche in materia di assunzioni e progressioni di carriera ed economiche con l’obiettivo, di obbligare le amministrazioni ad attenersi rigorosamente senza eccezioni ai principi di concorsualità e selettività.

Nel contesto organizzativo dell’U.O.C. di Gastroenterologia in cui si è determinata la situazione descritta, sembra esservi storie di “parentele e altro” e di strane coincidenze temporali sull’assegnazione di personale.

A noi piace raccontare storie soprattutto quando sono veritiere e lo continueremo a fare nell’esclusivo interesse della verità e della legittimità.

Restiamo in attesa di altra “puntata” sulla Cabala all’IRCCS di Castellana Grotte S. De Bellis in Puglia.

 

Redazione NurseTimes

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