Infermieri coordinatori in Puglia, il caso dell’IRCCS “De Bellis”. AADI “Nomina Clientelare”

Si ribadisce che, l'incauto e illegittimo provvedimento determina nell'immaginario collettivo un'evidente danno di immagine dell'IRCCS De Bellis e l'umiliazione della professionalità degli Infermieri, scelti su base "Clientelare".

In seguito alla pubblicazione del nostro articolo dal titolo “La nomina degli infermieri coordinatori in Puglia: il caso dell’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte”, perviene all’attenzione della nostra redazione la nota del segretario dell’Associazione A.D.I. di Bari Raffaele Recchia

Nella nota (in allegato) che ha per oggetto “Articolo pubblicato dalla Rivista Nursetimes sull’illegittimo conferimento di incarico di coordinamento alla Dipendente A.D.L.” , viene indirizzata al Direttore Generale dell’IRCCS “S. De Bellis”, al Direttore Sanitario, al Dirigente medico ed al Presidente OPI di Bari.

In indirizzo anche la nostra Redazione. Di seguito la nota:

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Faccio proprio il contenuto cui all’articolo di stampa in epigrafe per chiedere la nullità della disposizione di servizio di conferimento di incarico di coordinamento alla dipendente in oggetto.

Risulta a questa Associazione che con disposizione del Responsabile della U.O. Gastroenterologia II in data 18 febbraio 2019 (all. 1) si individuavano, perché in possesso dei requisiti, le infermiere R.T., P. I. e A.D.L., per I’incarico di sostituzione in caso di assenza, della Coordinatrice R.D.V..
In data 19/02/2019 (all. 2) con disposizione del Responsabile f.f. Gastro II si conferiva unilateralmente e con effetto immediato, I’incarico di referente alla infermiera A.D.L., escludendo immotivatamente alcuni che dispongono di regolare titolo per l’assunzione delle responsabilità connesse alla funzione di coordinamento.

Non si comprende come la scelta di conferire I’incarico di referente sia caduta su una infermiera appena trasferita da una altra U.O. dell’Istituto A.D.L, (senza tenere conto dell’altra candidata P.I. che a parità di titoli però presenta una maggiore anzianità di servizio, e presenza nel reparto di Gastro II), creando una situazione di grave difficoltà nel garantire la continuità assistenziale per scarsa conoscenza organizzativo-gestionale come, l’approvvigionamento della farmacia, la redazione dei turni di servizio, gestione dei Day Service.

Con lettera del Direttore Sanitario prot. 0001257 del 05/02/2019 , (all. 3) in riscontro a una nota di chiarimenti inviata dalla Infermiera T., che materialmente si è sempre occupata sin dalla attivazione del Day Service (a sua insaputa non responsabile) , si acclarava che “le funzioni e gestione dei Day Service sono competenza del coordinatore infermieristico R.D.V.”, e che in conseguenza di ciò quello di cui si era occupata per tutto questo tempo all’insaputa dei vari Dirigenti ff succedutisi, non era più di sua spettanza e di conseguenza rientrava nei turni di servizio e non tenuta ad alcun passaggio di consegne.

In virtù di ciò la Infermiera D.L. dovrebbe occuparsi dei Day service senza esperienza e senza ricevere alcun passaggio di consegne.
Si segnala che dal 01/02/2019 le prestazioni di Day Service non vengono più eseguite, senza nessuna disposizione in tal senso da parte della Dirigenza, provocando una interruzione ingiustificata di servizio che produrrà danno agli utenti e all’Azienda in termini di responsabilità gestionale ed erariale a cui la infermiera R.T. declina ogni responsabilità.

Concorrere ad un profilo superiore della propria qualifica è un diritto costituzionale, come sancito dall’art. 2, che permette di realizzare la propria personalità sul posto di lavoro, anche in considerazione della finalità dell’attività lavorativa che non è esclusivamente un mezzo per consumare energie psicofisiche a vantaggio del datore di lavoro, ma anche espressione della propria professionalità offerta per raggiungere una soddisfazione e gratificazione connessa ai valori sanciti dall’art. 2087 C.C..

In ordine poi agli ostacoli che potrebbero impedire tale diritto, l’art. 2087 C.C. può essere interpretato estensivamente per garantire la chance di un miglioramento economico e professionale inteso come prestigio e soddisfazione in termini di auto ed etero-stima, valori anch’essi di rango costituzionale quale diritto all’immagine, e quindi vincola il datore di lavoro ad attuare tutte le possibili condotte dirette ad impedire tale diritto.

La condotta, anche indiretta, tesa alla distruzione della professionalità intesa come impedimento di fatto alla realizzazione di quanto aspirato dal lavoratore impegnato nella realizzazione di una migliore qualità prestazionale, ovvero la constatazione dell’inutilità del titolo formativo conseguito con sacrificio ed abnegazione, si traduce in una sostanziale riduzione di chance economiche e di immagine che non può essere tollerata – Cass. sez. III, 2 febbraio 2010 n. 2352; Cass. Lav., 18 gennaio 2006 n.852.

La giurisprudenza in materia è granitica nell’affermare che: “la scelta dei dipendenti da promuovere alla qualifica superiore, in rispetto alle norme della contrattazione collettiva o regolamentari, dopo aver imposto la considerazione di determinati requisiti, non può essere affidata alla pura discrezionalità del datore di lavoro, ma deve sussistere una concreta valutazione dei candidati, regolata dai generali principi di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 C.C., implicanti, in particolare, I’imparzialità della stima comparativa degli aspiranti alla promozione”

, nonché dal D.p.R. 16 aprile 2013 n. 62, come reiteratamente stabilito dalla giurisprudenza (ex infinitis, C. Cost. 9 novembre 2006 n. 363; Trib. Lavoro Roma, 12 gennaio 2017 n. 167).

“Il dipendente rimasto escluso dalla promozione, può tutelare giudizialmente i propri diritti mediante l’azione rivolta a sentire invalidare quegli atti, ovvero mediante denuncia dell’illecito contrattuale del datore di lavoro, al fine di conseguire il risarcimento del danno subito” Cass. Lav., 28 agosto 2000 n. 11291.

Di nuovo, la Suprema Corte di Cassazione, 14 aprile 2008 n. 9814, ha stabilito che nel conferimento degli incarichi, nella pubblica amministrazione, è obbligata a valutazioni comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, alla luce anche delle clausole generali di correttezza e buona fede nonché dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost..

Quindi le promozioni arbitrarie sono illegittime se non garantiscono pari opportunità ai candidati, “assicurando I’imparzialità della stima comparativa degli aspiranti alla promozione e le conseguenti motivazioni di scelta perché ogni volta che un’azione costituisce espressione di una facoltà dell’amministrazione, questa deve essere esercitata nel rispetto dei limiti generali della correttezza e buona fede che presidiano I’esecuzione di qualsiasi contratto, ivi compreso quello di lavoro dei pubblici dipendenti, sia dei principi costituzionali dell’imparzialità e correttezza dell’azione
amministrativa imposti dall’art. 97 Cost.” – Cass. Lav., 14 aprile 2008 n. 9814.

Per tali motivi: “l’esclusione dalla possibilità di svolgere le mansioni superiori, costituisce una perdita di chance la cui lesione ridonda nella perdita di maggior prestigio e professionalità, autonomamente risarcibile” – ex plurimis Cass. SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972.

L’art. 52, co. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recita: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a)”.

Non vi è dubbio, quindi, che gli infermieri indicati nella disposizione di assegnazione di incarico di referente, non hanno diritto di vedersi acquisire una migliore posizione gerarchica ed economica solo perché fanno parte di un elenco anonimo, magari stilato dal sindacato oppure perché raccomandati da qualcuno che conta.

L’esperienza può essere un criterio da valutare per l’assegnazione delle mansioni superiori, ma ciò deve essere realizzato all’interno di una procedura comparativa che riconosca il diritto di tutti i concorrenti a sperare, anelare e credere ad una maggiore aspirazione professionale; sacrosanti diritti della persona umana che questo Istituto sta calpestando.

L’art. 8 del C.C.N.L. Comparto Sanità 2002-2005 (vigente) cosi stabilisce: “valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le categorie e i profili cui si riferiscono le selezioni. Pertanto, ai sensi dell’art. 16 del CCNL del 7 aprile 1999, all’esperienza professionale, al titolo di studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale ed alle prove selettive finali è attribuito un peso  equilibrato ai fini della determinazione del punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria finale dai dipendenti che hanno partecipato alla selezione, escludendo quindi automatismi generalizzati e basati solo sull’anzianità di servizio”.

Si ribadisce che, l’incauto e illegittimo provvedimento determina nell’immaginario collettivo un’evidente danno di immagine dell’IRCCS De Bellis e l’umiliazione della professionalità degli Infermieri, scelti su base “Clientelare”.

Non vi è dubbio che il posto di lavoro sia un ambiente sociale ove la persona possa sviluppare i propri potenziali personali e professionali e quindi luogo in cui realizzare e manifestare la propria personalità che, ai sensi dell’art. 2087 C.C., il datore ha l’obbligo di tutelare collettivamente, con il criterio della meritocrazia e senza preferenze.

Per ultimo, I’assegnazione occulta di mansioni superiori, avvantaggia questi a dispetto di chi è stato immotivatamente escluso; infatti: “nel pubblico impiego, tutti i servizi di coordinamento vanno considerati ai fini dell’attribuzione del punteggio per incarichi con mansioni superiori” – Consiglio di Stato sez. V, 17 giugno 2015 n. 3046.

Si chiede, quindi, l’annullamento immediato della disposizione di assegnazione di incarico alla infermiera A.D.L. e l’attivazione delle procedure di legge.

Raffaele Recchia

 

 

 

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