L’Inps ha fornito le istruzioni operative per l’accesso all’assegno di natalità (noto anche come bonus bebè), disciplinato dalla Legge di Bilancio 2018, anche in favore dei figli nati o adottati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, limitandone tuttavia la durata al compimento del primo anno di età, ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione.
Ne deriva che, in seguito all’introduzione della legge 27 dicembre 2017, n. 205, cd. Legge di Bilancio 2018, che si pone in continuità temporale con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, istitutiva dell’assegno di natalità e tuttora in vigore, a partire dal 1° gennaio 2018, l’istituto trova la sua disciplina in due distinte leggi:
Nello specifico, ai fini dell’accesso al beneficio, trovano applicazione i seguenti comuni principi:
L’assegno spetta, inoltre, anche in caso di affidamento preadottivo del minore disposto nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino al compimento del primo anno dall’ingresso in famiglia. Più nel dettaglio, la prestazione è riconosciuta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un Isee in corso di validità non superiore a 25.000 euro
.Inoltre, come precisato con il messaggio Inps n. 261/2017, per verificare la sussistenza del diritto e della misura dell’assegno occorre prendere a riferimento l’Isee minorenni del minore per il quale si richiede il beneficio. Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva”, differisce dall’Isee ordinario.
Per poter richiedere il contributo, pertanto, deve essere presentata preliminarmente una Dichiarazione sostitutiva unica secondo le regole introdotte dal D.P.C.M. n. 159/2013, ove siano ricompresi nel nucleo familiare anche i dati del figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede il beneficio.
Con specifico riferimento alle modalità di presentazione della domanda, essa potrà essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso, al momento dell’istanza, dei seguenti requisiti, già indicati nella precedente circolare Inps n. 93/2015:
La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018. Successivamente all’accoglimento dell’istanza, sarà onere dell’Inps corrispondere il beneficio in singole rate mensili, pari a 80 euro o 160 euro a seconda del valore dell’Isee, secondo le modalità (conto corrente, bonifico domiciliato, ecc.) indicate dal richiedente nella domanda.
Infine, per quanto attiene alle cause di decadenza dall’assegno, l’Istituto ne interromperà l’erogazione a partire dal mese successivo alla tempestiva comunicazione di uno dei seguenti eventi:
Fonte: www.fisco7.it
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